Ottemperanza alla sentenza di appello e pagamento delle spese di giudizio (C.G.A.R.S. n. 407 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche quando la sentenza di appello abbia statuito esclusivamente sulla condanna alle spese processuali, costituendo tale statuizione parte integrante del dispositivo passato in giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’amministrazione integra inadempimento e giustifica l’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a. La formula “oltre accessori come per legge” ricomprende il rimborso forfettario delle spese generali, il contributo Cassa di Previdenza, l’IVA e il contributo unificato. Il Collegio può negare l’indennità di mora e riconoscere gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza ottemperanda, nominando il commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Con sentenza del 16 giugno 2025 il C.G.A.R.S., in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello proposto dalla ricorrente, ordinava all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Ufficio del Genio Civile di Palermo l’ostensione degli atti richiesti e condannava l’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, l’amministrazione restava inerte oltre il termine dilatorio. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento della somma complessiva di euro 3.368,24, la condanna alle spese e la fissazione di una penalità di mora. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., trattandosi di sentenza d’appello che ha totalmente riformato la pronuncia di primo grado, introducendo statuizioni del tutto assenti in quella del TAR. Da ciò discende la competenza del giudice dell’ottemperanza in unico grado.
Superata la questione preliminare, il Consiglio dichiara l’ammissibilità del ricorso anche in relazione alla sola condanna alle spese processuali. Questa costituisce parte integrante del dispositivo della sentenza passata in giudicato e può dunque essere portata a esecuzione mediante lo strumento dell’ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. La precedente pronuncia aveva liquidato euro 2.000,00 “oltre accessori come per legge”: formula che il Collegio interpreta come comprensiva del rimborso forfettario delle spese generali al 15%, del contributo Cassa di Previdenza al 4%, dell’IVA al 22% e del contributo unificato, dovuto dalla parte soccombente in ogni caso ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. e dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La somma complessiva ammonta dunque a euro 3.368,24, come quantificato dalla ricorrente e non contestato dall’amministrazione.
L’inadempimento è provato: decorso il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è rimasta inerte nonostante la notifica della sentenza, la certificazione del giudicato e la comunicazione dei dati bancari. Il Collegio ordina pertanto l’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a. nel termine di centottanta giorni.
Quanto alla penalità di mora, il Consiglio ne esclude la liquidazione, reputando sufficiente il riconoscimento degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ottemperanda. In caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Palermo, con compenso fissato in euro 3.000,00 a carico solidale delle parti e, nei rapporti interni, dell’amministrazione. Questa è infine condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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