Compensazione delle spese nel merito e persistente efficacia della condanna cautelare in sede di ottemperanza (TAR Lazio n. 890 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pronuncia sulle spese della fase cautelare, resa ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm., è autonoma e conserva la propria efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio di merito, salvo che la sentenza contenga una diversa statuizione espressa. La successiva compensazione delle spese disposta nel merito, in assenza di espressa revoca o modifica della liquidazione cautelare, non ne determina l’assorbimento. L’ordinanza cautelare non appellata, immediatamente esecutiva, è annoverabile tra i provvedimenti suscettibili di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., anche con riguardo alle statuizioni in materia di spese rimaste ineseguite.
Il Fatto
Il ricorrente, un professionista, agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Comune, che non aveva eseguito l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, sede di Latina, con cui era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di spese di lite, con distrazione in favore del difensore. L’ordinanza, notificata anche ai fini esecutivi, non era stata impugnata ed era divenuta definitiva. Successivamente, la sentenza che aveva definito il merito della controversia aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio, senza tuttavia pronunciarsi sulla statuizione cautelare. Il ricorrente lamentava il mancato pagamento e chiedeva l’esecuzione coattiva, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile, ricorrendo i presupposti per l’azione di ottemperanza: l’ordinanza non appellata era immediatamente esecutiva e, pertanto, rientrava tra i provvedimenti le cui statuizioni possono trovare attuazione con il rimedio di cui all’art. 112, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nel merito, il TAR ha respinto l’eccezione fondata sull’intervenuta compensazione delle spese disposta dalla sentenza di merito. L’art. 57 cod. proc. amm. stabilisce che la pronuncia sulle spese della fase cautelare conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. La fase cautelare è quindi autonoma rispetto a quella di merito con riguardo al regime delle spese processuali.
Nella specie, la sentenza n. 175/2025 aveva compensato le spese del giudizio di merito, ma non aveva disposto né la revoca né la modifica della liquidazione cautelare, nulla sancendo sul punto. La statuizione sulle spese cautelari era pertanto rimasta pienamente efficace ed eseguibile. Non essendo stata fornita la prova dell’avvenuto pagamento, il ricorso è stato accolto.
Il Tribunale ha ordinato al Comune di eseguire l’ordinanza entro quarantacinque giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando fin d’ora, per il caso di inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o funzionario delegato, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’ente. La richiesta di penalità di mora è stata invece respinta, in considerazione della contestuale nomina del commissario, salva la possibilità di una diversa valutazione su nuova istanza in caso di mancata collaborazione dell’ente debitore.
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Nota della Redazione
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