Cessazione della materia del contendere e decorrenza del permesso dopo il remand (TAR Calabria n. 774 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del titolo di soggiorno richiesto, intervenuto a seguito del remand cautelare che abbia disposto il riavvio del procedimento, integra il conseguimento del bene della vita e determina la cessazione della materia del contendere. Le determinazioni assunte dall’amministrazione dopo il remand devono essere contestate ritualmente, anche mediante motivi aggiunti, non potendo la parte dolersi della relativa decorrenza con la sola memoria difensiva. È conforme a legge l’ancoraggio della durata del permesso alla data di presentazione dell’istanza, poiché risponde all’esigenza di assicurare la continuità della regolare permanenza dell’interessato sul territorio nazionale, evitando soluzioni di continuità tra il titolo scaduto e quello rinnovato.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro stagionale con validità fino al 15.11.2023, presentava in data 20.10.2023 istanza di conversione e contestuale rinnovo in permesso per lavoro subordinato, inviata a mezzo posta assicurata. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a., definito con sentenza di accoglimento. Nelle more, con provvedimento del 13.3.2024, conosciuto solo perché depositato nel giudizio cautelare, l’amministrazione dichiarava l’irricevibilità dell’istanza.
Avverso tale decreto il ricorrente proponeva il presente ricorso, articolando motivi di carenza di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, soccorso istruttorio e preavviso di rigetto, nonché eccesso di potere per falsità del presupposto. Con ordinanza cautelare era accolto il remand, con sospensione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, a seguito del remand, l’amministrazione ha riavviato il procedimento, originariamente dichiarato irricevibile, e ha rilasciato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro con scadenza 31.12.2025. Il conseguimento del bene della vita cui tendeva il ricorso — il titolo di soggiorno — determina la cessazione della materia del contendere.
La decisione si sofferma sulle obiezioni svolte dal ricorrente con la memoria, il quale contestava la decorrenza del permesso assumendo che la durata avrebbe dovuto computarsi dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare e non dalla data di presentazione dell’istanza. Il Tribunale osserva anzitutto che le determinazioni assunte dopo il remand avrebbero dovuto essere contestate ritualmente, anche a mezzo di motivi aggiunti, con considerazione definita dirimente.
Nel merito, il Collegio ritiene che il riferimento temporale alla data di presentazione dell’istanza, e non alla comunicazione dell’ordinanza, risponda all’esigenza di legittimare la regolare permanenza dell’interessato sul territorio nazionale senza soluzione di continuità tra il titolo scaduto e quello rilasciato all’esito del riavvio procedimentale.
Le peculiarità della vicenda giustificano la compensazione delle spese processuali. Il Tribunale ammette inoltre in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermando la statuizione provvisoria già assunta in sede cautelare.
Nota della Redazione
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