Errore di fatto revocatorio e omessa liquidazione spese per falsa percezione costituzione (Cass. civ. Sez. V n. 20394 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 391-bis cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà sostanziale o processuale, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo escluso dagli atti ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo risultante dagli atti stessi. Esso non coinvolge l’attività valutativa o interpretativa del giudice e non può risolversi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, altrimenti configurandosi errore di giudizio. L’errore rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può e deve esaminare direttamente in correlazione ai motivi di ricorso. Integra pertanto errore percettivo il difetto di percezione di un dato fattuale decisivo, quale la rituale costituzione dell’intimata nel giudizio di cassazione, dal quale sia derivata l’omessa pronuncia sulle spese.
Il Fatto
La società contribuente propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza con cui la Corte aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, rilevando altresì che «non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimata società». Il ricorso è affidato a un unico motivo rescindente.
La società deduce che il difetto del presupposto per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità era conseguenza di un errore di fatto, essendosi essa ritualmente costituita con controricorso ed essendo rimasta destinataria delle comunicazioni di cancelleria relative all’udienza e alla pubblicazione dell’ordinanza. Si tratterebbe dunque di errore di mera percezione, correlato al fatto processuale della costituzione. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il motivo senz’altro ammissibile e ricostruisce la nozione di errore di fatto revocatorio, qualificandolo come falsa percezione della realtà processuale. L’errore revocatorio deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso si distingue nettamente dall’errore di giudizio, vertendosi in quest’ultimo caso ogni volta che si discuta di inesatto apprezzamento delle risultanze processuali.
Il Collegio richiama un orientamento consolidato, ricordando che l’errore percettivo deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può e deve esaminare direttamente in correlazione ai motivi proposti o alle questioni rilevabili d’ufficio. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 10040 del 2022 e Cass. Sez. U. n. 4367 del 2021. Restano invece esclusi dall’ambito dell’errore percettivo l’interpretazione degli atti processuali e l’error iuris nell’applicazione delle disposizioni processuali, secondo Cass. Sez. U. n. 8984 del 2018.
Applicando tali principi, la Corte osserva che persino l’omessa considerazione di una memoria può rilevare, qualora con essa sia stata posta un’eccezione che andava esaminata. Nel caso di specie ricorre l’ipotesi del difetto di percezione di un dato fattuale decisivo: il difetto di disciplina sulle spese del giudizio di legittimità consegue esclusivamente dal rilievo della «mancata costituzione dell’intimata società», che invece, come deduce e documenta la ricorrente, aveva ritualmente contraddetto con controricorso.
La pronuncia impugnata va pertanto revocata limitatamente alla statuizione sulle spese. In sede rescissoria la Corte conferma la statuizione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, già incentrata sul rilievo che il motivo non censurava una ratio decidendi alternativa e autonoma rispetto a quella espressamente censurata. L’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibile la censura relativa alla singola ragione oggetto di doglianza, giacché essa, quand’anche fondata, non avrebbe potuto condurre all’annullamento della decisione, stante la definitività dell’altra non impugnata (Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013). Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.
Nota della Redazione
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