Contratto di soccida e apporto di mangimi: esclusa l’applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 633/1972 (Cass. civ. Sez. 5 n. 16951 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell’ambito del contratto di soccida costituisce apporto al rapporto associativo e non una cessione di beni a titolo oneroso. Ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l’assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile. La notificazione dell’avviso di accertamento a mezzo PEC si perfeziona con la disponibilità del messaggio nella casella del destinatario, attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna, che genera una presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c., superabile solo con la prova di specifiche anomalie del procedimento trasmissivo o di impedimenti oggettivi non superabili con l’ordinaria diligenza. I termini di impugnazione, in quanto diretti a garantire stabilità dei rapporti giuridici e certezza del diritto, sono compatibili con i principi eurounitari di equivalenza ed effettività e non sono disapplicabili per il solo fatto che la controversia concerna un tributo armonizzato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società, esercente attività di produzione di mangimi e allevamento di pollame tramite contratti di soccida, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015. L’Ufficio, ritenendo che le forniture di mangime destinate all’attività di allevamento integrassero passaggi interni tra attività separate ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, aveva recuperato a tassazione una maggiore IVA, applicando il criterio del valore normale.
Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, ritenendo rituale la notifica dell’atto impositivo, eseguita a mezzo PEC. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva confermato la decisione, respingendo l’appello della società e accogliendo quello incidentale dell’Ufficio in materia di sanzioni. Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 137 ss. e 148 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., sostenendo che la notificazione a mezzo PEC fosse inesistente o nulla per assenza di relata e per l’oggetto del messaggio e l’allegato in formato .p7m. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile e infondata, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata. La consegna del messaggio nella casella PEC del destinatario, attestata dalla ricevuta, determina il perfezionamento della notifica, indipendentemente dalla lettura. Tale sistema di certezza legale, derivante dagli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 82/2005 e dagli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 68/2005, genera una presunzione legale di conoscenza superabile solo con la prova di anomalie specifiche o impedimenti oggettivi, non essendo sufficienti difficoltà generiche di comprensione del messaggio o di apertura dell’allegato.
La Corte ha inoltre escluso che l’assenza di una relata in senso tradizionale, propria delle notifiche eseguite dall’ufficiale giudiziario, possa integrare un’ipotesi di inesistenza o nullità della notificazione telematica, la cui certezza è assicurata dal sistema delle ricevute PEC.
Nel secondo motivo, la società aveva invocato il principio di prevalenza del diritto dell’Unione, assumendo che la definitività dell’atto impositivo non potesse impedire l’eliminazione di una pretesa contraria a norme unionali. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato prospettato che il termine decadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992 rendesse impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale. In ogni caso, il motivo è stato ritenuto infondato, in quanto i termini di impugnazione sono strumenti ordinari di stabilità dei rapporti giuridici, compatibili con i principi di equivalenza ed effettività. Il diritto dell’Unione non impone un generale obbligo di riesame di atti divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, diversamente da quanto accade per l’istituto del giudicato.
La Corte ha pertanto rigettato il ricorso, confermando la correttezza della sentenza impugnata che si era arrestata alla rilevata tardività del ricorso introduttivo, e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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