Particolare tenuità del fatto e criteri cumulativi nel diniego (Cass. pen. Sez. VII n. 4977 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste dall’art. 131-bis cod. pen., sicché i criteri di cui al primo comma sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità. Essi operano invece in modo alternativo quanto al diniego: l’applicazione della causa di esclusione della punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. È infine inammissibile, per difetto di specificità, il motivo che si risolva nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18/03/2024, aveva escluso la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e negato la concessione delle attenuanti generiche, nonché la sostituzione della pena detentiva inflitta. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: la correttezza della motivazione sul diniego della particolare tenuità; l’omessa concessione delle attenuanti generiche e l’omessa valutazione degli elementi dedotti con memoria difensiva; la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione.
La Corte d’appello, con motivazione ritenuta congrua, aveva fondato il diniego della non punibilità sul carattere non trascurabile del danno patrimoniale, sull’assenza di offerta risarcitoria e sui molteplici precedenti penali. Ha inoltre escluso la sostituzione della pena valorizzando i reiterati precedenti per evasione e violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII affronta il primo motivo dichiarandolo manifestamente infondato. La Corte d’appello ha escluso l’istituto con motivazione congrua: il danno patrimoniale non è trascurabile, il ricorrente non si è offerto di risarcire il danno ed è gravato da molteplici precedenti per reati anche della stessa indole. Su questo punto la Cassazione enuncia il principio decisivo: il giudizio finale di particolare tenuità dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti, cosicché i criteri dell’art. 131-bis, primo comma, cod. pen. sono cumulativi quanto al riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, essendo quest’ultimo precluso dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi. A sostegno richiama Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018 e Sez. 5 n. 50171 del 30/09/2019.
Il secondo motivo — mancata concessione delle attenuanti generiche e omessa valutazione degli elementi dedotti con memoria difensiva — è ritenuto indeducibile. La censura non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. La Corte ribadisce che non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La doglianza relativa alla memoria difensiva è del tutto generica: la memoria non risulta allegata al ricorso, né indicata nell’elenco degli atti in calce, ove si leggono soltanto la nomina e la procura speciale. La difesa aveva precisato nella pec del 27/07/2024 l’intenzione di allegarla, ma l’allegazione non è avvenuta materialmente. La Corte riporta il consolidato principio e richiama Sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020 e Sez. 5 n. 43952 del 13/4/2017.
Quanto alla memoria eventualmente depositata ex art. 121 cod. proc. pen. nel giudizio di primo grado per l’udienza di discussione del 20/05/2022, essa deve intendersi implicitamente disattesa in forza dei convergenti elementi di certo disvalore attinenti alla negativa personalità e alla capacità a delinquere, evidenziati dalla sentenza impugnata con riferimento agli innumerevoli precedenti penali.
Il terzo motivo — mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o la semidetenzione — è parimenti indeducibile, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi. La Corte d’appello, con motivazione congrua e priva di illogicità, ha ritenuto che l’inclinazione all’inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità, desumibile dai reiterati precedenti per evasione e per violazione degli obblighi relativi alle misure di prevenzione, escluda la possibilità di sostituzione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 121 c.p.p. – Memorie e richieste delle parti