Spese di sponsorizzazione sportiva dilettantistica: presunzione assoluta di inerenza e deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 5042 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di sponsorizzazione, l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, nel testo vigente ratione temporis, introduce a favore del soggetto erogante una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria — e non di rappresentanza — nonché di inerenza e congruità del costo, con conseguente integrale deducibilità dal reddito dello sponsor. La presunzione opera al ricorrere di quattro condizioni: la natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato, il rispetto del limite quantitativo annuo di spesa, la finalizzazione della sponsorizzazione alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del beneficiario. Provata l’erogazione e l’attività del beneficiario, non è ammessa prova contraria sull’inerenza del costo, sicché la relativa censura di violazione di legge è fondata e le doglianze motivazionali restano assorbite.
Il Fatto
Una società operante nell’import-export e nel commercio all’ingrosso di fiori aveva dedotto, per gli anni di imposta 2006 e 2007, costi pubblicitari derivanti dalla sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica di rally. L’Agenzia delle Entrate, ritenute tali spese indeducibili, aveva notificato due avvisi di accertamento e rettificato il reddito imponibile.
La contribuente aveva impugnato separatamente gli atti, invocando l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002 e sostenendo la piena libertà imprenditoriale nelle scelte pubblicitarie. I giudizi di primo grado si erano conclusi con l’accoglimento dei ricorsi; la CTR Toscana, riunite le impugnazioni dell’ufficio, aveva invece ritenuto fondato il gravame erariale. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, resistito dall’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono la mancata pronuncia sull’eccezione di tardività dell’appello erariale avverso la sentenza di primo grado n. 110/2012. Il Collegio, chiamato a esaminare il fatto processuale in forza dell’error in procedendo dedotto, ricostruisce la sequenza notificatoria: il primo tentativo era avvenuto il 20/12/2012, entro il termine di sessanta giorni ex art. 51 d.lgs. n. 546/1992, presso lo studio dei difensori della società; il piego era stato restituito per irreperibilità relativa del destinatario; quindi l’ufficio aveva prontamente riattivato la notifica presso il medesimo indirizzo, con perfezionamento il 15/01/2013.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 14594 del 15/07/2016: il notificante incolpevole, appreso l’esito negativo, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza, senza superare il termine pari alla metà di quello ex art. 325 cod. proc. civ.; principio confermato da Sez. V ord. n. 23876 del 01/08/2022 e da Sez. L n. 16943 del 27/06/2018. La riattivazione tempestiva consente di collegare la tempestività dell’iniziativa al primo tentativo, in applicazione della scissione degli effetti della notifica. Sussistono nel caso sia l’assenza di colpa sia la pronta riattivazione; nessun vizio motivazionale o omissione decisoria può quindi ascriversi alla CTR, che ha implicitamente rigettato l’eccezione pregiudiziale.
Quanto ai motivi terzo, quarto e quinto, il Collegio affronta nel merito l’art. 90, comma 8, l. n. 289/2002, che qualifica come spesa di pubblicità — fino a 200.000 euro annui complessivi — il corrispettivo erogato a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 917/1986. Il quinto motivo, per violazione di legge, è logicamente prioritario rispetto alle censure motivazionali.
Riprendendo un indirizzo consolidato — Cass. n. 14232 del 07/06/2017, ord. n. 18510 dell’08/06/2022 e Sez. V ord. n. 4612 del 14/02/2023 — la Corte precisa che la norma fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità al ricorrere delle condizioni già richiamate. Nel caso, l’ufficio non ha mai contestato che l’attività promozionale sia stata svolta e che i pagamenti siano stati eseguiti. Il quinto motivo è quindi fondato; i restanti restano assorbiti.
La pronuncia impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana – Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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