Nullità della sentenza di appello per motivazione per relationem non autosufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 8961 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la motivazione per relationem di una sentenza d’appello che richiami una sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato è legittima solo se risulta autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa. È, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza di appello che si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo e senza permettere di verificare che il giudice sia pervenuto alla condivisione della decisione di prime cure attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.
Il Fatto
Il contribuente era destinatario di un avviso di accertamento sintetico, emesso ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione della maggior capacità contributiva desunta dalla disponibilità di beni-indice per l’anno d’imposta 2008. Il giudice di prossimità riduceva la ripresa a tassazione e, a seguito dell’impugnazione, la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione, deducendo plurimi motivi di doglianza, tra cui la nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omessa pronuncia su profili assorbenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/1992 (primo motivo), dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia (secondo motivo) e dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per carenza di delega alla firma (terzo motivo).
Il Collegio ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Richiamando un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 14815/2008, ha ribadito che la motivazione per relationem è legittima solo quando la sentenza di riferimento abbia già valore di giudicato tra le parti, ovvero quando la motivazione di riferimento sia riprodotta in modo autonomo e autosufficiente, recepita e vagliata criticamente nel contesto della decisione che vi aderisce.
La Corte ha precisato che, nel processo tributario, la motivazione per relationem rispetto a una sentenza non ancora passata in giudicato è ammissibile a condizione che resti autosufficiente. La nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre invece quando il giudice si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, senza riprodurre i contenuti mutuati né offrire una autonoma valutazione critica che consenta di apprezzare la compatibilità logico-giuridica dell’adesione.
La Suprema Corte ha quindi verificato che la sentenza impugnata non riportava la motivazione di primo grado, né indicava le ragioni per cui la riteneva convincente, né chiariva per quali motivi i rilievi d’appello dovessero considerarsi irrilevanti. Tale laconicità impediva ogni sindacato sul percorso logico-argomentativo posto a sostegno del dispositivo, configurandosi così l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. VI-5, n. 22022/2017, e giurisprudenza ivi richiamata).
In accoglimento del primo motivo, dichiarati assorbiti il secondo e il terzo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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