Spettacolo viaggiante su area privata: convalida e vincoli urbanistici (TAR Lazio n. 44 del 24.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di licenza per l’esercizio di attività di spettacolo viaggiante su area privata è legittimo quando l’area indicata dal richiedente sia incompatibile, sotto il profilo urbanistico-edilizio, con la sua vocazione di verde pubblico e di rispetto. L’attività dei parchi divertimento stagionali non è precaria né amovibile e incide in modo invasivo sul paesaggio e sull’assetto del territorio. La convalida è ammissibile anche in pendenza del giudizio e consente di integrare la motivazione dell’atto convalidato con le risultanze già acquisite al procedimento. La motivazione plurima sorregge il provvedimento quando una sola delle ragioni, se fondata, ne giustifica la legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto al Comune il rilascio della licenza temporanea per svolgere attività di spettacolo viaggiante su un’area privata. L’amministrazione ha dichiarato irricevibile l’istanza, rilevando di non aver ancora individuato aree utilizzabili per tale attività. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà con precedenti autorizzazioni e la violazione dell’art. 41 Cost. e della legge n. 337/1968.

In sede cautelare il Tribunale ha ordinato al Comune il riesame. L’ente ha adottato un provvedimento di convalida, integrando la motivazione con l’inidoneità urbanistica dell’area privata e l’individuazione di aree pubbliche. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti e domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto ricorso e motivi aggiunti. In via preliminare ha escluso la cessazione della materia del contendere, perché la delibera comunale del 2024 non incide sulla legittimità del diniego riferito alla stagione 2022. L’interesse alla decisione permane, anche in funzione di orientare il futuro operato dell’amministrazione, ed è rafforzato dalla domanda risarcitoria.

Sul piano qualificatorio, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di riesame, pur indotto dall’ordinanza cautelare, esprime funzione amministrativa e non mera esecuzione. Esso ha realizzato la convalida, con saldatura al provvedimento convalidato: l’atto originario non è venuto meno e la sua legittimità va scrutinata anche alla luce della nuova motivazione. Il diniego si atteggia così a provvedimento plurimotivato, sorretto da ragioni autonome, ciascuna sufficiente.

Quanto alla garanzia partecipativa, l’omessa comunicazione dei motivi ostativi non vizia l’atto. Applicando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che la valutazione sulla vocazione urbanistica dell’area è espressione di attività vincolata, rispetto alla quale il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. La ricorrente non ha allegato elementi idonei a dimostrare il contrario.

Nel merito, la destinazione a verde pubblico e di rispetto impedisce l’installazione delle strutture. Il Collegio ha richiamato il carattere invasivo dei parchi divertimento stagionali e ha escluso la natura precaria delle attrezzature. Nemmeno la tesi dei vincoli espropriativi decaduti regge: i vincoli hanno natura conformativa e, in ogni caso, l’art. 17 della legge n. 1150/1942 mantiene l’ultrattività del piano attuativo decaduto quanto alla disciplina d’uso del territorio.

Il precedente utilizzo dell’area è irrilevante: era legato all’indisponibilità temporanea di altra area e a un progetto di dimensioni ridotte. Nel bilanciamento tra iniziativa economica e tutela del territorio, l’amministrazione ha correttamente dato prevalenza ai valori paesaggistici e urbanistici. Respinta la domanda risarcitoria per difetto di illegittimità dell’atto e di ingiustizia del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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