Ottemperanza al giudicato per la Carta del docente: il TAR condanna l’Amministrazione e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 78 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accoglie la domanda di un docente per il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce condizione per l’accoglibilità della domanda di ottemperanza. In caso di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva all’esecuzione della pronuncia, anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo di 500,00 euro per ciascun anno scolastico. La pronuncia, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Ha, inoltre, verificato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, condizione necessaria per poter agire in ottemperanza.
Il Collegio ha, pertanto, disposto che l’Amministrazione desse completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta del docente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari, potendo ricorrere anche all’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Quanto alle spese di lite, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma le ha ridotte a 400,00 euro, in considerazione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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