Detrazione IVA e presunzioni valutate dalla CTR nel loro insieme (Cass. civ. Sez. V n. 5422 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non bastando l’esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o i mezzi di pagamento adoperati. Il giudice di merito, nel valutare la prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., deve articolare il procedimento logico in due momenti: la previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli irrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli isolati, onde verificare se siano concordanti. È censurabile in sede di legittimità la decisione che neghi valore indiziario ai singoli elementi senza accertare se essi, valutati nella loro sintesi, siano in grado di acquisirlo. Il contribuente che denunci il superamento dei termini di accertamento deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, non la sussistenza del reato.
Il Fatto
La società contribuente era attinta da un avviso di accertamento recante il recupero dell’IVA indebitamente detratta su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, oltre interessi e sanzioni. L’atto muoveva da una verifica della Guardia di finanza, conclusa in un processo verbale di constatazione, da cui era emerso che la società aveva incaricato un fornitore operante nel settore delle biotecnologie di eseguire una ricerca scientifica per la realizzazione di uno strumento denominato “naso elettronico”, nell’ambito di un contratto iscritto ai fini di un credito d’imposta per attività di ricerca.
Secondo l’Ufficio, l’inesistenza delle prestazioni era comprovata dalla retrocessione del compenso al fornitore mediante l’interposizione di più soggetti collegati alla contribuente. La CTP accoglieva il ricorso; la CTR rigettava l’appello dell’Agenzia, ritenendo documentalmente provata l’effettività delle operazioni e non decisivi gli elementi presuntivi. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi del ricorso principale, rigettando l’eccezione di nullità del controricorso e del ricorso incidentale. Richiamando il principio di Sezioni Unite n. 18121 del 2016, rileva che la mancanza nella copia notificata di una o più pagine, se l’originale è tempestivamente depositato, costituisce vizio sanabile e non comporta inammissibilità, salvo che la difformità sia sostanziale e leda il diritto di difesa. Nella specie l’Agenzia non aveva dedotto alcun concreto pregiudizio.
Passando al primo motivo, la Corte ne afferma l’ammissibilità. L’Agenzia individua con precisione le violazioni di legge e riproduce gli atti rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza, ponendo una questione giuridica relativa alla mancata applicazione della disciplina delle prove per presunzioni. Il motivo è fondato.
La Corte richiama il principio costante per cui, in tema di IVA, dimostrata dall’Amministrazione l’oggettiva inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non potendo l’onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura o per la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Sul piano del ragionamento presuntivo, richiamando Sez. II n. 9054 del 2022 e Sez. III n. 9059 del 2018, ribadisce che il giudice deve procedere alla valutazione analitica degli indizi e poi alla loro valutazione complessiva, secondo la c.d. convergenza del molteplice.
La CTR ha fatto malgoverno di tali principi. Essa ha dato atto che alcune circostanze indizianti erano state rilevate, ma non ha indicato quali, né le ha analizzate singolarmente e le une per mezzo delle altre, omettendo di valutare il contesto delle retrocessioni e della rete di fatturazioni per operazioni inesistenti. Ha inoltre attribuito valenza decisiva alla circostanza che i pagamenti fossero tracciabili e che le prestazioni fossero oggetto di pubblicazioni scientifiche, rilievi privi di decisività, non essendo i pagamenti tracciati incompatibili con una frode.
Sui motivi del ricorso incidentale condizionato la Corte accerta l’infondatezza. In tema di raddoppio dei termini ex art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, richiamando la Corte cost. n. 247 del 2011, rileva che rileva solo l’insorgenza dell’obbligo di denuncia penale, non la sua effettiva presentazione. Quanto al termine di permanenza dei verificatori, lo qualifica meramente ordinatorio. Infine, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza con rinvio.
Nota della Redazione
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