Imposta pubblicità su intero fascione della pensilina se unitario col marchio (Cass. civ. Sez. V n. 20853 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità relativa a impianti effettuati mediante strutture piane, l’art. 7 del d.lgs. n. 507/1993 impone di commisurare il tributo alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Tuttavia, quando la superficie ulteriore rispetto alla parte coperta dal marchio presenti, per dimensioni, forma, colore o per mancanza di separazione grafica, una rilevante consistenza pubblicitaria, oppure assuma la valenza di componente aggiuntiva di un messaggio pubblicitario unitario, l’imposta va ragguagliata all’intera installazione. L’accertamento sull’effettivo impiego della cornice per la diffusione del messaggio è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, salvo il vizio di motivazione. La motivazione dell’atto impositivo è adeguata quando indica le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo pubblicitario, restando estranea al vizio la questione della fondatezza della pretesa.

Il Fatto

Una società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità notificava a una compagnia petrolifera un avviso di accertamento relativo all’anno 2019, per il messaggio apposto sulla cornice della pensilina di una stazione di servizio a marchio della compagnia. La società titolare del marchio impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, rigettava l’appello della contribuente, ritenendo il marchio un unicum con il fascione della pensilina.

La compagnia proponeva quindi ricorso per cassazione, articolando tre motivi: carente motivazione dell’avviso per richiamo a norma abrogata, violazione delle norme sul governo delle prove e violazione del criterio della minima figura geometrica. La concessionaria resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ritiene infondata la deduzione di violazione di legge per essere stata richiamata dal giudice regionale una norma abrogata. Gli elementi fattuali considerati sono idonei, anche a mente degli artt. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, dell’art. 7 della legge n. 212/2000 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, a far comprendere le ragioni e i presupposti di fatto e di diritto della pretesa. La motivazione esigeva l’indicazione delle caratteristiche del mezzo pubblicitario, non anche la spiegazione delle ragioni per cui non si assoggettava a tassazione la sola parte recante la scritta. Il richiamo agli artt. 115 e 116 c.p.c. è poi dichiarato non pertinente.

Quanto al secondo motivo, ricondotto al parametro dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la Corte ricorda che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove inesistenti, ipotesi distinta dall’errore di valutazione, non censurabile in sede di legittimità. La doglianza sull’art. 116 c.p.c. è ammissibile, secondo le Sezioni Unite n. 20867 del 2020, solo se si alleghi che il giudice ha attribuito a una prova il valore proprio di una diversa risultanza, o ha dichiarato di valutarla secondo il prudente apprezzamento quando essa è soggetta a una specifica regola. La Commissione regionale ha invece espresso una valutazione fondata sugli elementi probatori acquisiti; le deduzioni della contribuente mirano solo a un diverso apprezzamento, non consentito.

Sul terzo motivo, la Corte richiama il principio per cui, se l’impianto è strutturato in modo che l’intera faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta va ragguagliata alla totalità della superficie (Sez. VI-T n. 5930 e n. 5931 del 2020). La misura del tributo relativo alla riproduzione del marchio va calcolata sull’intera installazione, comprensiva della parte non coperta dal marchio, quando quest’ultima presenti, per dimensioni, forma, colore o mancanza di separazione grafica, le caratteristiche di componente pubblicitaria aggiuntiva o di superficie estensiva del messaggio (Sez. T. n. 8427 del 2017). Rileva, sul piano cromatico, la continuità o discontinuità evocativa del segno tra la porzione recante il marchio e la restante parte della pensilina.

Il giudice regionale ha accertato in fatto, con apprezzamento non sindacabile, che la dicitura costituiva un unicum con il fascione, ponendosi quest’ultimo quale componente aggiuntiva del messaggio. La motivazione è plausibile e coerente con i principi richiamati. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese del grado.

La Corte esclude, infine, la pertinenza del richiamo, contenuto nella memoria, alla normativa sul canone unico patrimoniale: il precetto è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie e, comunque, esprime un criterio in linea con il principio interpretativo offerto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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