Stabile organizzazione e motivazione apparente: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 7202 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, riduce al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa la mera insufficienza. Integra invece una censura di merito, inammissibile in cassazione, la contestazione della valutazione delle prove offerte, poiché la selezione e l’apprezzamento delle stesse sono riservati al giudice di merito. La sede secondaria italiana che svolge attività meramente promozionale e di assistenza alle vendite, priva di autonomo potere negoziale, non integra una stabile organizzazione, né ai fini Ires e Irap né ai fini della territorialità Iva.

Il Fatto

All’esito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate rettificava le dichiarazioni Ires, Irap e Iva di una società statunitense, con sede secondaria in Italia, per l’anno di imposta 2012. Secondo i verificatori, la sede secondaria, formalmente incaricata di soli servizi promozionali e di assistenza alla clientela, avrebbe invece concordato con i distributori italiani elementi essenziali dei contratti con la casa madre, operando con autonomo potere negoziale. Da qui la qualificazione della sede come stabile organizzazione e l’imputazione all’Italia dei ricavi delle vendite.

La società impugnava gli avvisi. La CTP di Milano accoglieva il ricorso e la CTR della Lombardia rigettava l’appello dell’Ufficio, escludendo la natura di stabile organizzazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte premette la ricognizione della disciplina applicabile ratione temporis. L’art. 162 d.P.R. n. 917/1986, come modificato dal d.lgs. n. 344/2003, definisce la stabile organizzazione come sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la propria attività, escludendo le sedi utilizzate per attività di carattere preparatorio o ausiliario. Analoga previsione figura nella Convenzione Italia-Stati Uniti del 25.08.1999. Le due fonti sono legate da una relazione di circolarità, poiché la norma interna è modellata sui criteri convenzionali e sul modello OCSE; le convenzioni, una volta recepite, acquistano valore di fonte primaria ex art. 117 Cost. e prevalgono sulle norme interne.

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. L’Amministrazione deduceva la motivazione apparente della sentenza d’appello, ma la Corte ricorda che tale vizio si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso concreto la CTR ha esposto il contenuto “dinamico” del proprio ragionamento, richiamando la disciplina nazionale e convenzionale e confrontandosi con le allegazioni probatorie.

Anche il terzo motivo è inammissibile. La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. è proponibile solo se il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione dei fatti.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. Pur deducendo la violazione di legge in materia di territorialità Iva, l’Agenzia contesta in realtà la ricostruzione in fatto operata dalla CTR. La Corte richiama la giurisprudenza unionale, secondo cui una società con sede in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione in un altro Stato per il solo fatto di detenervi una società figlia che le fornisce servizi di marketing e pubblicità. Opera inoltre il limite della doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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