Recupero crediti tributari esteri: nessuna notifica del titolo esecutivo straniero (Cass. civ. Sez. V n. 20306 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di recupero di crediti tributari sorti in altro Stato membro, disciplinato dal d.lgs. n. 69/2003, la notifica al contribuente del titolo esecutivo emesso dallo Stato richiedente non è prevista. La domanda di recupero inviata all’autorità adita deve soltanto indicare la data di notificazione del titolo e allegare l’originale o una copia conforme con traduzione in lingua italiana. Il titolo esecutivo estero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come strumento che consente l’esecuzione del credito. Ne consegue che la cartella di pagamento non è viziata per il solo fatto di non essere preceduta o accompagnata dalla notifica del titolo stesso. Le contestazioni sull’esistenza del credito o del titolo esecutivo appartengono alla giurisdizione dello Stato membro richiedente.
Il Fatto
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo dell’Agenzia delle entrate, relativa a IVA, interessi e sanzioni, formata su richiesta dell’Ufficio finanziario di una città tedesca per il recupero di un credito tributario sorto in Germania. Il contribuente contestava la sussistenza del debito e rilevava di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto accertativo, essendo la cartella il primo atto con cui era venuto a conoscenza della pretesa dell’autorità estera.
La Commissione tributaria provinciale dichiarava il difetto di giurisdizione in virtù degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello, annullava la sentenza e rimetteva la causa al primo giudice: non essendo stato notificato il titolo esecutivo tedesco, il contribuente non era stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria, con conseguente giurisdizione italiana. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il motivo censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 6 della direttiva 76/308/CEE, trasfusa nella direttiva n. 2008/55/CE, e degli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 69/2003. L’Agenzia sostiene che la notifica del titolo esecutivo estero non è richiesta, essendo sufficiente che la domanda di recupero sia accompagnata dall’originale o da copia conforme del titolo con traduzione in lingua italiana.
La Corte ritiene il motivo fondato. L’art. 5 del d.lgs. n. 69/2003 dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze dia corso al recupero sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, i quali hanno diretta e immediata efficacia esecutiva e sono equiparati ai ruoli. La domanda di recupero deve indicare, tra l’altro, il titolo esecutivo e la data della sua notificazione all’interessato da parte dell’autorità richiedente, e va accompagnata dall’originale o da copia conforme del titolo con traduzione in lingua italiana.
Il Collegio distingue due momenti: la domanda di recupero inviata dall’autorità richiedente e la procedura esattoriale, cui si applicano, in quanto compatibili, il d.P.R. n. 602/1973 e il d.lgs. n. 46/1999. La notifica del titolo esecutivo dello Stato membro al contribuente non è prevista nell’ambito del recupero; il titolo, secondo l’art. 8, è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come strumento che consente l’esecuzione del credito, escludendosi che alla cartella debba allegarsi la traduzione del titolo estero (Cass. n. 4102 del 2023).
Quanto alla giurisdizione, l’art. 6 chiarisce che l’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo deve adire l’organo competente dello Stato richiedente, con sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione. Lo Stato adito si occupa del recupero, restando estraneo alla sua giurisdizione il tema dell’esistenza del credito e del titolo.
La Commissione tributaria regionale ha quindi errato nel ritenere la cartella viziata per la mancata notifica del titolo esecutivo, adempimento non richiesto. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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