Stabilizzazione del personale sanitario e provvista mediante scorrimento: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Marche n. 880 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie instaurate da un dirigente sanitario per far valere il proprio diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, sebbene formalmente proposte come impugnazione di atti amministrativi di assunzione di altri candidati mediante scorrimento di graduatoria, attengono alla sostanza della tutela di una posizione di diritto soggettivo. Tale materia, concernendo il rapporto di lavoro pubblico privatizzato, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Le determinazioni delle aziende sanitarie locali inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro e all’organizzazione degli uffici, ivi compresa la scelta sulla modalità di provvista del personale, sono adottate dalla p.a. quale datore di lavoro di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario.
Il Fatto
Una dirigente farmacista, assunta con contratto a tempo determinato a seguito di concorso pubblico e con contratto prossimo alla scadenza, avanzava domanda di stabilizzazione ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 202/2024, convertito con modifiche nella legge n. 15/2025, possedendone i requisiti, ma l’istanza rimaneva priva di seguito. L’azienda sanitaria, con determina n. 52 del 30.1.2026, deliberava l’assunzione a tempo determinato di altro candidato attingendo da una graduatoria di concorso pubblico, e con successiva determina n. 190 del 10.4.2026 disponeva ulteriori assunzioni da altra graduatoria.
La ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti, deducendo l’illegittimità della scelta della p.a. di procedere allo scorrimento delle graduatorie in luogo della stabilizzazione in suo favore. L’azienda sanitaria eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia attenesse nella sostanza alla tutela di una posizione di diritto soggettivo relativa al rapporto di lavoro. Il TAR, avvisate le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la ricorrente, pur contestando formalmente la scelta amministrativa di procedere allo scorrimento delle graduatorie, intendeva sostanzialmente far valere il proprio diritto alla stabilizzazione. Il petitum sostanziale era, infatti, incentrato sulla pretesa al riconoscimento del proprio diritto, mentre la modalità di copertura dei posti vacanti prescelta dall’amministrazione era del tutto irrilevante rispetto all’interesse azionato, potendo la procedura di stabilizzazione essere attivata indipendentemente e a prescindere dallo scorrimento delle graduatorie.
La Corte ha inoltre richiamato la peculiare natura giuridica delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati da un atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, del d.lgs. n. 205/1992. In coerenza con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, i provvedimenti adottati dalle aziende sanitarie sono da considerare riguardanti la sfera del diritto privato, anche laddove si tratti di atti di macro-organizzazione, in ragione del carattere imprenditoriale delle stesse aziende, strumentale al perseguimento del fine pubblico.
Il TAR ha quindi concluso che non soltanto le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro già in essere, ma anche tutte le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici e, in particolare, all’organizzazione del lavoro nell’ambito degli stessi, inclusa la scelta sulla modalità di provvista del personale, debbono ritenersi adottate dalla p.a. quale datore di lavoro di diritto privato, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti della domanda originaria.
Nota della Redazione
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