Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Basilicata n. 107 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione della sentenza azionata da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso ma prima del passaggio in decisione, determina la cessazione della materia del contendere, restando integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionata. Tale declaratoria non esclude la pronuncia sulle spese di lite, che seguono il criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, nella misura ritenuta congrua dal giudice, atteso che l’adempimento tardivo non può riverberare effetti sfavorevoli sulla parte che ha dovuto attivare lo strumento processuale per ottenere tutela.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza favorevole, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto nei confronti del Ministero dell’istruzione e del merito. Non avendo l’amministrazione dato spontanea esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 363/2024.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione provvedeva a dare esecuzione alla sentenza azionata, soddisfacendo la pretesa della ricorrente. All’udienza camerale, la difesa di quest’ultima chiedeva pertanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo contestualmente per la condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, a seguito dell’intervenuta esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione, la pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio di ottemperanza risultava pienamente soddisfatta, così integrandosi i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha affermato che le stesse devono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente in via virtuale, avendo quest’ultima ottemperato alla decisione soltanto in epoca successiva al deposito del ricorso, ancorché prima del passaggio in decisione della causa. L’atteggiamento dilatorio dell’amministrazione, che ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, giustifica l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, con condanna alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Collegio ha quindi liquidato le spese in misura forfettaria, con attribuzione diretta al difensore dichiaratosi antistatario, disponendo infine l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.