Stabilizzazione sanitaria: irrilevante la fictio del servizio mai prestato (TAR Sicilia n. 1850 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di stabilizzazione del personale sanitario disciplinate dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021, il possesso del requisito temporale di servizio — almeno diciotto mesi, di cui almeno sei nel periodo emergenziale — costituisce presupposto sostanziale espressamente richiesto dalla legge e dal bando, che consiste nell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Tale requisito non può essere sostituito da alcuna fictio iuris né da un’anzianità meramente virtuale. La sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato l’illegittimità della mancata convocazione e riconosciuto il solo risarcimento del danno da lucro cessante per perdita di chance non costituisce titolo idoneo a far ritenere maturato il servizio mai prestato: la tutela accordata è di natura esclusivamente risarcitoria e non costitutiva o ripristinatoria del rapporto, con la conseguenza che resta estranea al giudizio amministrativo ogni retrodatazione degli effetti dell’assunzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura emergenziale indetta dall’azienda sanitaria per il reclutamento di profili amministrativi, comunemente denominata “click day”, indicando nella domanda il proprio indirizzo PEC quale recapito destinato a ricevere ogni comunicazione. L’amministrazione lo aveva convocato al colloquio mediante posta elettronica ordinaria e, non presentatosi, lo aveva collocato al centonovesimo posto della graduatoria cronologica, assumendo poi candidati collocati in posizione successiva.
Il giudice del lavoro, esclusa la natura concorsuale della procedura, aveva accertato l’illegittimità della convocazione e-mail e condannato l’azienda al risarcimento del lucro cessante, liquidato equitativamente, rigettando ogni domanda di costituzione del rapporto o di versamento contributivo. Indetta poi la procedura di stabilizzazione riservata al personale reclutato con contratto flessibile, l’azienda ne aveva escluso il ricorrente per difetto del requisito di servizio. Di qui l’impugnazione delle deliberazioni di ammissione e di approvazione della graduatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo del contraddittorio, evidenziando che i posti messi a concorso erano quarantasei mentre i vincitori dichiarati ventinove, con residuo di diciassette posti vacanti: l’accoglimento non avrebbe dunque determinato alcuno scorrimento in danno dei collocati utili. La questione resta però assorbita dal rigetto nel merito.
Nel merito, il Tribunale qualifica la procedura come stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021, che consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale precario che abbia maturato il prescritto periodo di servizio, di cui una parte nel periodo emergenziale. Il possesso del requisito temporale è presupposto di legge e di bando, posto a presidio della valorizzazione dell’esperienza professionalmente acquisita.
È pacifico che il ricorrente non abbia mai concretamente prestato attività lavorativa quale assistente amministrativo nell’ambito della procedura emergenziale. Il Collegio esamina quindi se tale carenza possa essere neutralizzata dalla sentenza del giudice del lavoro, che dell’illegittima condotta aveva già fatto oggetto di accertamento. La verifica della pronuncia è puntuale: essa ha accertato l’illegittimità della convocazione e ritenuto che, ove corretta, il candidato avrebbe verosimilmente ottenuto l’incarico, liquidando il danno per perdita di chance. Non ha invece disposto la costituzione del rapporto, non ha accertato un diritto alla stipula, non ha riconosciuto anzianità giuridica o servizio figurativo.
Nemmeno la successiva conciliazione in appello muta il quadro, essendo riferita alla sola rideterminazione dell’importo risarcitorio. Il Collegio esclude altresì l’applicabilità dell’art. 10-bis, ultimo periodo, della legge n. 241 del 1990: la norma impedisce di opporre al privato inadempienze o ritardi dell’amministrazione, ma non consente di ritenere giuridicamente esistente un requisito sostanziale non maturato. Il richiamo alla retrodatazione degli effetti dell’assunzione presuppone un titolo che riconosca il diritto all’instaurazione del rapporto o alla ricostruzione di carriera, titolo qui assente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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