Soccorso istruttorio inammissibile per i requisiti dell’offerta tecnica (TAR Sicilia n. 1848 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soccorso istruttorio non può essere attivato per integrare la documentazione che la legge di gara impone di produrre unitamente all’offerta tecnica. Quando i sub criteri di valutazione richiedono la comprova del possesso di determinati requisiti già in sede di offerta, la Commissione non può supplire all’omessa esibizione, perché in tal modo si elude l’onere di autoresponsabilità del concorrente e si lede la par condicio tra i partecipanti. Il potere di soccorso resta circoscritto agli elementi formali o a errori manifesti emendabili senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta. L’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 non legittima l’integrazione postuma di requisiti che costituiscono contenuto valutativo dell’offerta medesima.
Il Fatto
Una stazione appaltante del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto, tramite il sistema dinamico di acquisizione del portale MEPA, una gara per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali adibiti a servizi alloggiativi e strutture riservate ai militari in missione nella Regione Sicilia. Il criterio era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023.
All’esito delle valutazioni la ricorrente si è collocata al terzo posto, preceduta dalla seconda e dalla prima graduata, cui è stata aggiudicata la commessa. Ottenuto l’accesso agli atti, la ricorrente ha proposto reclamo, respinto dall’Amministrazione, e ha quindi impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e il provvedimento di rigetto del reclamo. Nelle more l’Amministrazione ha annullato in autotutela l’aggiudicazione, provvedimento a sua volta impugnato dalla controinteressata e accolto con separata pronuncia di questa Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto anzitutto l’eccezione di tardività del ricorso. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici il termine di impugnazione non decorre dalla mera percezione del provvedimento lesivo, ma dall’acquisizione dei dati necessari a individuarne i profili di illegittimità. Poiché l’istanza di accesso del 23 dicembre 2025 è stata riscontrata solo il 21 gennaio 2026, il ricorso notificato il 20 febbraio 2026 è tempestivo.
È stata altresì respinta l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento di autotutela è stato impugnato dalla controinteressata con ricorso separato e accolto con sentenza n. 1846/2026, circostanza che esclude il venir meno dell’interesse. La richiesta di riunione è stata invece respinta per la diversità dei riti e delle posizioni processuali rivestite dalle parti nelle due cause.
Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato infondato. L’incremento salariale contestato derivava dalla stipula del CCNL Multiservizi codice CNEL K511 del 13 giugno 2025, con decorrenza dal 1° giugno 2025: poiché il termine di presentazione delle offerte era fissato al 30 aprile 2025, l’aggiudicataria non avrebbe potuto tenerne conto. L’art. 4 del capitolato d’oneri richiamava del resto il contratto collettivo rinnovato per il periodo 01.07.2022-30.06.2025.
Il Collegio ha invece ritenuto fondato ed assorbente il secondo motivo. L’ultimo capoverso dell’art. 21.2 del capitolato d’oneri distingue i sub criteri la cui comprova va documentata in sede di offerta da quelli verificabili alla stipula o in corso di esecuzione. Per i sub criteri A.1.1, A.1.2, A.1.3, A.1.4, A.2.1, A.2.2, B.1.1, B.1.2, C.1.2 e C.2.1 la legge di gara imponeva la comprova unitamente all’offerta. La carenza documentale emergente dal verbale del 26.11.2025 non poteva dunque essere sanata con il soccorso istruttorio, che avrebbe supplito all’onere di autoresponsabilità del concorrente e consentito una inammissibile integrazione dell’offerta tecnica, in violazione della par condicio.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’aggiudicazione e declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a. L’Amministrazione dovrà rideterminare i punteggi attribuiti agli operatori in relazione ai citati sub criteri. Le spese sono state poste a carico della resistente Amministrazione, compensate tra ricorrente e controinteressata costituita e dichiarate irripetibili verso la parte privata non costituita.
Nota della Redazione
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