Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 1000 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice ordinario ha condannato l’Amministrazione all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, e in difetto di prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso va accolto. L’inerzia dell’Amministrazione scolastica legittima la condanna all’adempimento entro un termine assegnato e, in caso di perdurante inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici milanesi, aveva adito il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, nel novembre 2024 per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente, dell’importo annuo di € 500,00, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Con sentenza n. 1108/2025 dell’11 marzo 2025, il giudice del lavoro aveva accolto il ricorso e condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta per l’importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione il 13 marzo 2025, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano il 4 settembre 2025. L’Amministrazione è rimasta inerte, sicché il docente ha proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c., come dichiarato dal cancelliere del Tribunale di Milano il 4 settembre 2025.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata alle Amministrazioni resistenti il 13 marzo 2025. Alla data di proposizione del ricorso risultava dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il TAR richiama la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 c.p.c., costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, e cita Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2024, n. 309.
In assenza di prova, da parte dell’Amministrazione resistente, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il ricorso è stato accolto. Ne consegue l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di erogare al ricorrente € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un totale di € 2.000,00, entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine assegnato, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari. Poiché l’attività rientra nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, il Collegio ha escluso il riconoscimento di alcun compenso.
Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza e sono state poste a carico del Ministero, con corresponsione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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