La notizia di reato per truffa ostativa alla cittadinanza per residenza (TAR Lazio n. 1768 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione valuta la condotta dell’aspirante cittadino nel cosiddetto periodo di osservazione, che comprende il decennio antecedente la domanda e il tempo successivo fino alla definizione del procedimento. Le notizie di reato intervenute in tale arco temporale hanno valore sintomatico anche in assenza di una sentenza di condanna o dell’instaurazione di un procedimento penale, essendo espressione del potere ampiamente discrezionale di valutazione dell’idoneità del richiedente all’inserimento stabile nella comunità nazionale. Il requisito della condotta irreprensibile opera in senso qualitativo e non meramente quantitativo, con la conseguenza che il regolare inserimento sociale ed economico costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per l’acquisto dello status.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di cittadinanza italiana per residenza sul territorio nazionale in data 12 luglio 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. All’esito dell’istruttoria, con d.m. 9 settembre 2022, previa comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, rilevando una notizia di reato del 28 gennaio 2021 segnalata all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 640 cod. pen.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, per essere stato il provvedimento fondato su una segnalazione di cui non erano stati verificati gli esiti processuali né la riferibilità all’istante, il cui certificato dei carichi pendenti risultava nullo. L’Amministrazione, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso le censure, trattate congiuntamente per la loro stretta correlazione. Il provvedimento impugnato risulta supportato da un’adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, avendo l’Amministrazione valutato correttamente le risultanze istruttorie e seguito un percorso logico-giuridico chiaro.

Il Collegio ha osservato che la notizia di reato per truffa ex art. 640 cod. pen. ha valore ostativo, non essendo irragionevole che, in materia di cittadinanza per concessione, assumano rilevanza circostanze prive di una sentenza di condanna o di un procedimento penale, specie quando i comportamenti siano cronologicamente prossimi all’attività dell’autorità procedente.

Quanto al profilo temporale, la segnalazione del 28 gennaio 2021 si colloca nelle more del procedimento concessorio, avviato con la domanda del 2018 e definito con il decreto del 9 settembre 2022. Tale prossimità ha inciso negativamente sul giudizio prognostico di idoneità, chiamato a contemperare l’interesse pubblico e quello del richiedente, destinatario di un decreto penale di condanna.

Rileva il tempus commissi delicti, ricadente nel periodo di osservazione coincidente con il decennio antecedente la domanda e con il tempo successivo in cui si svolge il procedimento. Il valore sintomatico del fatto è tanto maggiore quanto più esso è vicino alla presentazione della domanda e all’adozione del provvedimento, dovendo l’aspirante cittadino dare prova di un comportamento senza mende.

Non emerge un giudizio di pericolosità, bensì una valutazione di non adeguatezza a uno stabile inserimento nella comunità nazionale, per la forte incertezza sul requisito della condotta irreprensibile. Lo stabile inserimento sociale ed economico costituisce condizione ordinaria e prerequisito necessario, ma non sufficiente, per aspirare alla cittadinanza. La particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza già a distanza di un anno dal primo rifiuto, mutate le condizioni oggettive. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese secondo le premesse motivazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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