Contributo a fondo perduto Covid: quale giudice decide (Corte cost. n. 124/2025)
Con la sentenza n. 124 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme del 2020 nella parte in cui affidavano al giudice tributario le cause sul recupero dei contributi a fondo perduto pagati durante l’emergenza da COVID-19. Si tratta dell’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 137 del 2020, il cosiddetto decreto ristori, e dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge n. 34 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio.
Le norme. Il decreto rilancio aveva istituito un contributo a fondo perduto per imprese, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita IVA, entro certi limiti di ricavi e a condizione di un calo del fatturato di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Il decreto ristori aveva poi previsto un secondo contributo per gli operatori dei settori colpiti dalle chiusure decise nell’ottobre 2020. In entrambi i casi il denaro veniva erogato dall’Agenzia delle entrate, che aveva anche il compito di controllare e di chiedere la restituzione delle somme non spettanti. Le norme stabilivano che le cause sull’atto di recupero seguissero le regole del processo tributario.
Il caso. Una società sportiva dilettantistica gestiva una palestra, rimasta chiusa nel 2020 per i provvedimenti restrittivi dell’emergenza. Aveva chiesto il contributo il 18 dicembre 2020 e aveva ricevuto 4.000 euro il 24 dicembre 2020. Nel luglio 2023 l’Agenzia delle entrate ha chiesto la restituzione, ritenendo che i requisiti di legge mancassero, e ha aggiunto sanzioni e interessi, per un totale di 8.412,04 euro. La società ha impugnato l’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova.
Il dubbio. Il giudice tributario si è chiesto se la causa spettasse davvero a lui. Ha osservato che il contributo non impone al privato alcun pagamento: è invece lo Stato che versa una somma. I collegamenti con il fisco sarebbero solo il modo di calcolare l’importo e il fatto che se ne occupi l’Agenzia delle entrate. Ha quindi sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale, richiamando l’articolo 102, secondo comma, della Costituzione, che vieta di istituire nuovi giudici speciali, e l’articolo 3, perché le cause sul rifiuto iniziale del contributo restano al giudice ordinario mentre quelle sul recupero andavano al giudice tributario.
La decisione. La Corte ha dato ragione al giudice rimettente. Ha ricordato che la giurisdizione tributaria è una giurisdizione speciale già esistente prima della Costituzione: il legislatore può modificarla, ma non può snaturare le materie che le sono proprie. Per questo la competenza del giudice tributario resta legata alla natura tributaria del rapporto. Il contributo a fondo perduto, però, non è un tributo, perché non comporta alcuna riduzione definitiva del patrimonio del privato, e non è nemmeno un’agevolazione fiscale, perché non riduce imposte già dovute. È un aiuto economico a chi ha subito un calo di attività a causa della pandemia.
Gli argomenti respinti. Secondo la Corte non conta che l’importo sia calcolato su dati fiscali come la partita IVA e il fatturato, perché questo non trasforma il contributo in un esonero da imposte. Non conta neppure che se ne occupi l’Agenzia delle entrate: la giurisdizione non può dipendere dal solo dato di quale ufficio emette l’atto. Il richiamo alle sanzioni tributarie e agli interessi non prova nulla, perché se il rapporto fosse davvero tributario quel richiamo sarebbe stato inutile. La Corte ha aggiunto che il contributo non entra nella base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che questo ne conferma la natura di sostegno economico.
Cosa cambia in pratica. Chi riceve un atto con cui l’Agenzia delle entrate chiede la restituzione di questi contributi non deve più rivolgersi al giudice tributario. La Corte non ha indicato quale sia il giudice competente: ha affermato che il giudice tributario, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, deve individuare quello munito di giurisdizione e trasmettergli la causa. La censura fondata sull’articolo 3 della Costituzione è stata assorbita e non è stata esaminata. La sentenza riguarda solo la sede in cui la contestazione va portata, non il merito della richiesta di restituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/124
Nota della Redazione
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