Transito personale ex ATO alle SRR con assunzione originaria legittima senza concorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31341 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di transito del personale dalle soppresse ATO Ambiente alle neocostituite Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SRR), la condizione posta dall’art. 19 L.R. Sicilia n. 9/2010 — secondo cui l’originario rapporto di lavoro o le progressioni di carriera devono essere stati costituiti o realizzati nel rispetto della “normativa di riferimento” e, in particolare, dell’art. 45 L.R. Sicilia n. 2/2007 — va letta come riferita alle assunzioni effettuate tempo per tempo e alle modalità allora legislativamente previste.
Ne consegue che il transito non è precluso al dipendente assunto legittimamente senza procedura di evidenza pubblica prima che tale procedura fosse imposta dalla L.R. Sicilia n. 2/2007.
L’interpretazione contraria discriminerebbe personale comunque legittimamente assunto, in contrasto con la ratio della disciplina transitoria, volta a garantire la stabilità occupazionale e la continuità del servizio.
La deroga al principio del pubblico concorso, deliberata dal legislatore regionale per specifiche necessità funzionali e per garantire la continuità gestionale, non è incostituzionale, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale.

Il Fatto

Una SRR conveniva in giudizio un lavoratore e la società d’ambito (ATO) in liquidazione davanti al Tribunale di Caltanissetta per ottenere l’annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, con cui si era stabilita la risoluzione del rapporto tra il lavoratore e l’ATO, il passaggio dello stesso alla SRR subentrante e la definizione delle reciproche pretese economico-giuridiche.

A sostegno della domanda la SRR deduceva che le assunzioni non potevano che avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica. Il Tribunale respingeva il ricorso, escludendo che la SRR fosse mera spettatrice dell’accordo e ritenendo inapplicabili le norme invocate perché successive all’assunzione del lavoratore. La Corte d’appello di Caltanissetta riformava la decisione solo in punto di spese, confermando la motivazione del primo giudice. Avverso tale pronuncia la SRR proponeva ricorso per cassazione, cui resistevano il lavoratore e la ATO in liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la complessa evoluzione normativa in materia di gestione dei rifiuti, dall’art. 23 d.lgs. n. 22/1997 (decreto Ronchi), al d.lgs. n. 152/2006, alla soppressione delle Autorità d’ambito per effetto del comma 186-bis dell’art. 2 legge n. 191/2009, fino alla disciplina regionale siciliana che ha istituito le SRR. Su questo sfondo si colloca l’art. 19 L.R. Sicilia n. 9/2010, che regola il transito del personale dagli ATO soppressi alle nuove società.

Il punto centrale è la valenza della condizione posta dall’art. 19: se il richiamo alla “normativa di riferimento” e, “in particolare”, all’art. 45 L.R. n. 2/2007 debba intendersi come riferito alle assunzioni effettuate tempo per tempo e alle modalità allora previste, oppure come imposizione, per tutti i transiti, di una previa assunzione mediante concorso.

La Corte sceglie la prima opzione. L’assunzione originaria del lavoratore era avvenuta posta in essere anteriormente alla L.R. n. 15/2004 e alla L.R. n. 2/2007, quindi in un periodo in cui, secondo la ricostruzione delle Sezioni Unite n. 4685 del 2015, la regola concorsuale non era ancora stata reintrodotta. La legittimità dell’assunzione originaria risulta dunque pacifica.

La lettura restrittiva, osserva la Corte, opererebbe una discriminazione tra personale comunque legittimamente assunto e contrasterebbe con la ratio della legge, volta a garantire la stabilità occupazionale e la continuità della gestione integrata dei rifiuti attraverso professionalità già acquisite. Di “transito” si tratta, pur se l’art. 19 parla di “assunzioni” previa risoluzione del precedente rapporto. Del resto, l’art. 7, comma 10 L.R. n. 9/2010 riserva il pubblico concorso alle sole nuove assunzioni.

La Corte esclude profili di incostituzionalità: la regola del concorso non è assoluta e ammette deroghe legislative funzionali al buon andamento, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata (tra cui le sentenze n. 225 del 2010, n. 156 del 2011 e n. 7 del 2015, da cui la fattispecie si distingue). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *