Querela di falso civile autonoma rispetto all’accertamento penale (Cass. civ. Sez. II n. 2608 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio civile di falso e il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi all’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, si differenziano per funzione e oggetto: il primo tende a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione, e non, come quello penale, a identificare l’autore della falsificazione ai fini dell’applicazione della sanzione penale. Ne consegue che l’assoluzione dell’imputato dai reati contestati non vincola il giudice civile a ritenere genuino il documento prodotto dalla parte. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, non potendosi contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
Nel 2006 il Comune di Fossano impugnava la sentenza con cui il Tribunale di Cuneo lo aveva condannato a pagare alla società appaltatrice una somma in base a un contratto di appalto pubblico. Nel giudizio di appello il difensore del Comune dichiarava a verbale di proporre querela di falso avverso l’estratto del registro di contabilità prodotto dalla controparte come documento di primo grado, concernendo la falsità l’apposizione di una riserva sulla cui base era stata emessa la condanna.
La Corte d’appello di Torino, ritenuta la ritualità e la rilevanza della querela, sospendeva il processo assegnando alle parti il termine per la riassunzione davanti al Tribunale territorialmente competente. Il Comune riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Velletri; la società si costituiva proponendo domanda riconvenzionale di falso. Il Tribunale dichiarava inammissibile una querela e rigettava l’altra, accogliendo parzialmente la domanda del Comune. La Corte d’appello di Roma rigettava l’appello dell’appaltatrice. Avverso tale sentenza la società ricorre per cassazione con cinque motivi; resiste il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.. La Corte lo dichiara inammissibile per mancanza di interesse: il giudice d’appello, pur avendo in premessa ritenuto le doglianze inammissibili, le ha poi esaminate nel merito rigettando il gravame. Il riferimento alla genericità costituisce un mero obiter dictum, non incidente sul dispositivo, la cui ratio è rappresentata dal rigetto dell’appello.
Il secondo motivo lamenta l’omessa decisione su un motivo d’appello. La Corte lo ritiene infondato: la censura risulta esaminata dal giudice di merito e la critica investe piuttosto la valutazione delle prove, il che non integra il vizio di omessa pronuncia. Il difetto del momento decisorio ricorre solo quando sia completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, non quando l’esame delle argomentazioni delle parti sia mancato o insufficiente.
Il terzo motivo deduce la violazione della disciplina delle presunzioni degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. La Corte lo dichiara infondato: la censura si risolve in una contestazione della motivazione, che invece esiste ed è adeguata, e in una inammissibile critica del giudizio di gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi, riservato al giudice di merito e non censurabile in legittimità.
Il quarto motivo contesta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. in ordine all’efficacia legale della prova documentale. La Corte lo rigetta: il processo in esame è di querela di falso, volto ad accertare la falsità del documento indipendentemente dalla sua efficacia di prova legale, così che la censura finisce per contestare l’esercizio del prudente apprezzamento del giudice, ammissibile solo nei rigorosi limiti consentiti dal novellato art. 360, primo comma, n. 5.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen. e dell’art. 530, comma 1, cod. proc. pen. in ordine alla pretesa inefficacia del giudicato penale nel giudizio civile. La Corte lo ritiene infondato: l’assoluzione dell’imputato, pronunciata con la formula “il fatto non costituisce reato”, non vincolava il giudice civile a ritenere genuino il documento. I due giudizi di falso si differenziano per funzione e oggetto, poiché quello civile tende ad accertare la non rispondenza al vero del documento, non a identificare l’autore della falsificazione ai fini della sanzione penale.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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