Stazione radio base: parere paesaggistico generico e conferenza di servizi obbligatoria (TAR Lombardia n. 662 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, è illegittimo quando il parere della Commissione per il Paesaggio si limiti a dichiarare l’incompatibilità dell’opera con l’ambiente tutelato, senza individuare, raffrontare e giustificare le caratteristiche del progetto rispetto ai valori protetti dal vincolo. Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può fondarsi sulla sola oggettività del novum sul paesaggio preesistente, ma deve indicare gli accorgimenti tecnici o le modifiche progettuali idonei a consentire l’inserimento dell’infrastruttura. Parimenti illegittimo è il procedimento che ometta di convocare la conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, d. lgs. n. 259/2003, con mancato coinvolgimento della Soprintendenza, titolare del parere vincolante in materia paesaggistica. Il contemperamento tra interesse alla copertura di rete e tutela del paesaggio impone all’amministrazione di giustificare il rifiuto secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Il Fatto

Due società, tra cui l’odierna ricorrente, hanno presentato istanza al SUAP competente per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 d. lgs. n. 259/2003, finalizzata alla realizzazione di una stazione radio base su terreno privato. L’area è ricompresa in zona agricola di valore paesistico e sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142 d. lgs. n. 42/2004, in quanto ricadente in fascia di rispetto lacuale e fluviale.

Il SUAP ha acquisito il parere della Commissione per il Paesaggio, che ha espresso valutazione negativa in termini generici, e ha quindi comunicato il preavviso di diniego. In assenza di osservazioni, l’istanza è stata respinta. La ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti presupposti; il Ministero della Cultura e la Soprintendenza hanno proposto ricorso incidentale, deducendo il mancato coinvolgimento della Soprintendenza nel procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che l’area è pacificamente assoggettata a vincolo paesaggistico e che l’autorizzazione ex art. 44 d. lgs. n. 259/2003 è subordinata al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d. lgs. n. 42/2004. Trattandosi di manufatto di altezza superiore a sei metri, trova applicazione il procedimento ordinario e non quello semplificato.

Quanto alla dedotta incompetenza della Commissione per il Paesaggio, la censura è respinta. A prescindere dall’inclusione dell’area nel perimetro del Parco dell’Adamello, il coinvolgimento dell’organo era doveroso, essendo l’area soggetta a vincolo. La Commissione, istituita presso la Comunità Montana, opera in forza di convenzione per l’Unione, priva di professionalità adeguate.

Sono invece fondate le censure sulla carenza di motivazione. Il parere si limita ad affermare l’incompatibilità con l’ambiente tutelato, senza esporre alcun profilo concreto di contrasto con il contesto né indicare soluzioni costruttive idonee a contemperare copertura di rete e tutela paesaggistica. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la valutazione di compatibilità è adeguata solo se le caratteristiche dell’intervento risultano individuate, raffrontate e giustificate rispetto ai valori protetti.

La motivazione è carente anche alla luce degli indirizzi eurounitari, che impongono di giustificare il rifiuto delle autorizzazioni secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, come affermato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 2747 del 2024.

Infine, è conclamata l’illegittimità procedimentale: l’amministrazione non ha convocato la conferenza di servizi ex art. 44, comma 7, d. lgs. n. 259/2003, omettendo il coinvolgimento della Soprintendenza, ente preposto alla tutela del vincolo e titolare del parere obbligatorio e vincolante. Entrambi i ricorsi sono pertanto accolti, con annullamento del provvedimento ai fini di un motivato riesame dell’istanza. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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