Ottemperanza alla sentenza lavoro sulla carta docenti e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1044 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al rilascio del beneficio economico della carta docenti. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e non contestati an e quantum del credito, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’adempimento e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La domanda risarcitoria proposta ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. va respinta se generica e priva di concreti elementi di riscontro.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Milano, sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico della carta docenti, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per tre anni scolastici, per un importo annuo di 500,00 euro, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La ricorrente ha quindi agito davanti al TAR per l’ottemperanza a quel titolo, al fine di conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito in giudizio, senza però formulare alcuna deduzione sull’andamento della procedura di pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del giudizio: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal Tribunale di Milano, poiché rispetto ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita alcuna azione in questa sede.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituitosi, non ha contestato nel merito né l’an né il quantum del credito, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, dunque, non risulta contestato.

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’inottemperanza del Ministero e gli ha assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento.

Il commissario dovrà provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e inviando poi a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il suo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002.

La richiesta risarcitoria avanzata ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. è stata respinta, trattandosi di domanda del tutto generica e priva di concreti elementi di riscontro. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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