Esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo sul payback sanitario (TAR Lazio n. 5550 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e le relative quote di ripiano per il superamento del tetto di spesa costituisce attività meramente vincolata, priva di margini di discrezionalità tecnica o amministrativa. Detta attività non implica una spendita di potere autoritativo, riducendosi a una ricognizione tecnico-contabile del fatturato e alla conseguente applicazione matematica di percentuali fissate ex lege, sicché la situazione giuridica azionata dal fornitore ha natura di diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La società, fornitrice di protesi odontoiatriche e apparecchi ortodontici su misura, impugnava i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e l’atto applicativo con cui la regione aveva individuato la quota di ripiano a suo carico in oltre duecentomila euro. Con motivi aggiunti, la società censurava anche la successiva determinazione regionale, adottata in ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2024.

Deduceva, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, l’illegittima applicazione del meccanismo del payback pur non fornendo dispositivi medici, l’erronea quantificazione degli importi e l’illegittimità costituzionale della disciplina primaria.

La Motivazione della Corte

Il TAR ricostruisce il quadro normativo del payback sanitario, qualificato dalla Corte costituzionale come contributo solidaristico legittimamente imposto alle imprese fornitrici, e richiama le considerazioni già espresse nella sentenza n. 8736 del 2025 della medesima sezione.

Quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti ministeriali, il Collegio respinge le censure, ritenendo che il sistema del payback fosse prevedibile fin dal 2015, tanto da escludere la violazione del legittimo affidamento e dei principi di irretroattività, e che lo stesso operi ab externo rispetto alle procedure di gara, senza alterarne gli esiti.

Quanto alla domanda avverso i provvedimenti regionali di ripiano, il TAR ne dichiara il difetto di giurisdizione. L’attività demandata alle regioni dall’art. 9-ter, comma 9-bis ha natura meramente attuativo-esecutiva: si sostanzia nella verifica della documentazione contabile, nell’approvazione dell’elenco delle aziende e nella quantificazione delle quote, secondo percentuali e criteri già fissati dalla legge e dai decreti ministeriali. Difetta ogni margine di discrezionalità, anche solo tecnica.

Ne deriva che il rapporto tra amministrazione regionale e fornitore è paritario e patrimoniale, involgente un diritto soggettivo alla corretta determinazione del quantum debeatur. Il TAR richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 28429 del 2022; n. 8188 del 2022; n. 10089 del 2020) secondo cui la controversia in cui la pubblica amministrazione eserciti attività vincolata appartiene al giudice ordinario, e il criterio del petitum sostanziale. La causa può essere riassunta dinanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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