Stima immobiliare indiziaria e valutazione delle prove nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 14650 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica del valore degli immobili ai fini dell’imposta di registro, i criteri di valutazione impiegati dall’Ufficio non hanno efficacia dimostrativa ex se, dovendosi apprezzarne l’idoneità persuasiva in relazione alle fonti di prova addotte. La posizione paritaria delle parti nel processo tributario comporta che anche la perizia di parte possa fondare il convincimento del giudice, purché se ne spieghino le ragioni di attendibilità. Non integra l’omesso esame di un fatto decisivo la doglianza che, in realtà, solleciti la rivalutazione del materiale probatorio complessivamente apprezzato dal giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’avviso di rettifica e liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate contesta il maggior valore, rispetto a quello dichiarato, di un locale commerciale ceduto con atto del 25.1.2013. La Commissione tributaria provinciale accoglie i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglie l’appello erariale. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi — violazione dell’art. 53 Cost. e degli artt. 43 e 51 ss. d.P.R. n. 131/1986 con richiamo all’art. 2697 cod. civ., e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente perché connessi.

La Corte muove dall’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 131/1986, che consente la rettifica quando l’immobile abbia valore venale superiore al dichiarato, e dall’art. 51, comma 3, che indica i parametri comparativi. Rileva poi come la posizione paritaria delle parti davanti al giudice tributario non permetta di attribuire ai criteri di valutazione dell’Ufficio un’efficacia dimostrativa autonoma, dovendosi verificarne l’effettiva idoneità persuasiva per certezza e concludenza dei dati (Cass. nn. 9357 e 2193 del 2015; Cass. n. 14418/2014; Cass. n. 4363/2011; Cass. n. 8890/2007).

Ne deriva che anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può fondarvi la decisione purché ne espliciti le ragioni di correttezza e attendibilità.

Nel caso concreto la Commissione tributaria regionale, senza violare le disposizioni evocate, ha bilanciato i dati probatori e accordato maggiore valenza alla stima dell’Ufficio, ritenuta idonea a rappresentare l’effettiva situazione dei beni. Sul punto la decisione di merito ha valorizzato la classificazione catastale (categoria C/1) a prescindere dall’effettivo utilizzo, confermando la legittimità della comparazione con atti di immobili di medesima categoria.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che le doglianze non indicano il fatto storico omesso, ma sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio. La censura ex art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla legge n. 134/2012, richiede un preciso accadimento storico, oggetto di discussione e decisivo, non le singole questioni o risultanze istruttorie (Cass. n. 13024/2022; Cass. n. 14802/2017; Cass. n. 10525/2022). Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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