Frode carosello e prova della consapevolezza del cessionario: onere dell’Ufficio e regole delle presunzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 8611 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva e sulla base di elementi oggettivi specifici, che il cessionario fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente. La sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018 è automatica e opera senza discriminazione tra Amministrazione e contribuente. È affetta da nullità la sentenza la cui motivazione sia apparente o contraddittoria, non consentendo il controllo sul ragionamento decisorio. La prova della consapevolezza della frode può essere raggiunta anche per presunzioni, e l’occasionalità degli acquisti non è di per sé elemento sufficiente per escluderla.
Il Fatto
A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2013, recuperando l’IVA detratta in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti. La società aveva acquistato prodotti elettronici da un’operatore che fungeva da “buffer” in una catena distributiva, alimentata da società fittizie, rivendendo la merce a un operatore estero. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, e l’appello dell’Ufficio veniva respinto dalla Commissione tributaria regionale, che escludeva la partecipazione della società alla frode nonostante la riconosciuta consapevolezza dell’amministratore circa gli anomali ricarichi. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso erariale, ribadendo che la sospensione dei termini di impugnazione, prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018, è automatica ed opera a favore di entrambe le parti, essendo finalizzata a favorire l’accesso alla definizione agevolata.
Passando al merito, ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso. Il primo denunciava la nullità della sentenza per apparenza e contraddittorietà della motivazione; il secondo la violazione delle regole sul governo delle prove presuntive di cui all’art. 2697 c.c. e delle norme in materia di detrazione IVA. La Corte ha richiamato i principi in tema di motivazione apparente, ricordando che il vizio sussiste quando il giudice ometta di indicare gli elementi su cui fonda il convincimento o quando il percorso argomentativo sia perplesso e obiettivamente incomprensibile.
Nel caso di specie, la CTR ha riconosciuto l’esistenza di una “congegnata frode carosello” e la consapevolezza del legale rappresentante della società circa l’ estrema vantaggiosità dei prezzi, ma ha poi escluso il coinvolgimento della cessionaria valorizzando l’episodicità delle operazioni (solo tre). La Corte ha ritenuto questa motivazione contraddittoria e perplessa.
La Corte ha affermato che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare con rigore la consapevolezza del destinatario, ma tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici. Gli indizi, come il ricarico minimo o l’immediatezza dei rapporti, sono elementi sintomatici che, se provati, impongono al contribuente l’onere di dimostrare la propria incolpevole ignoranza. Escludere la responsabilità per la sola occasionalità degli acquisti non rispetta la logica del ragionamento presuntivo, poiché anche un singolo acquisto può integrare gli estremi del coinvolgimento nella frode.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile la questione relativa al contraddittorio, sollevata solo nel controricorso senza ricorso incidentale e senza prova che fosse stata proposta nei gradi di merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.
Nota della Redazione
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