Legittimo lo stralcio dell’ambito di trasformazione per ridurre il consumo di suolo (TAR Lombardia n. 984 del 04.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica che riducono le previsioni edificatorie costituiscono espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per errori di fatto o abnormi illogicità, e non richiedono motivazione ulteriore rispetto ai criteri tecnico-discrezionali seguiti nella redazione dello strumento generale. Il privato non vanta alcuna aspettativa qualificata alla conservazione della destinazione favorevole, salvo i tassativi casi di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato, giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio-rifiuto, ovvero modificazione in zona agricola di un’area limitata interclusa da fondi edificati non abusivamente. La variante che stralcia un ambito di trasformazione non attuato, a fini di riduzione del consumo di suolo, è legittima quando si fonda sull’analisi del fabbisogno insediativo e sul rispetto delle soglie sovracomunali.

Il Fatto

La ricorrente, società proprietaria di un’area produttiva, impugna la deliberazione del Consiglio Comunale con cui è stata approvata la variante al P.G.T., nella parte in cui l’ambito di trasformazione a destinazione produttiva di sua proprietà è stato ricondotto ad area agricola o naturale. L’area era stata qualificata come ambito di trasformazione ATP1 nei due P.G.T. previgenti, del 2009 e del 2015.

La variante, adottata nel 2021, è stata presentata come necessaria per attuare la disciplina regionale sulla riduzione del consumo di suolo. La società presenta osservazioni, respinte con l’approvazione definitiva del 2022. Propone quindi ricorso per l’annullamento degli atti e per la condanna del Comune al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dai consolidati principi sulla natura del potere pianificatorio. Le scelte di destinazione delle singole aree non necessitano di apposita motivazione, essendo sufficiente il riferimento ai criteri generali del piano. Il sindacato giurisdizionale è di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi profili di illogicità e irrazionalità, restando estranea la condivisibilità delle scelte.

Quanto al primo e al secondo motivo, trattati congiuntamente, il Comune ha ancorato la diversa classificazione alla necessità di adeguare lo strumento urbanistico alle norme sul consumo di suolo e alle soglie definite dagli strumenti sovraordinati. Il richiamo alle controdeduzioni di altro osservante non è irrilevante: la Relazione di accompagnamento considera sia il fabbisogno abitativo sia quello produttivo e commerciale. I diritti edificatori acquisiti sul previgente strumento sono recessivi e la loro riproposizione deve essere puntualmente giustificata.

Il Collegio esclude la disparità di trattamento: le osservazioni parzialmente accolte riguardavano situazioni differenti, con pregresse istanze in fase di attuazione, mentre nel procedimento SUAP richiamato vengono in rilievo esigenze produttive attuali. Manca, nella ricorrente, qualsiasi istanza di ampliamento o nuova localizzazione.

Il terzo motivo è infondato poiché il calcolo della riduzione del consumo di suolo assume rilievo formale: conta la qualificazione come ambito di trasformazione su suolo libero alla data del 2 dicembre 2014, a prescindere da eventuali contestazioni postume sulla legittimità di quella classificazione.

Quanto al quarto motivo, i piani sovraordinati dettano una disciplina di orientamento e coordinamento, derogabile localmente in casi particolari. Il Comune resta titolare della potestà pianificatoria e può introdurre limitazioni più severe. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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