Sdemanializzazione: il diniego non richiede puntuale confutazione delle osservazioni del privato (TAR Emilia-Romagna n. 1321 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il demanio marittimo è un demanio necessario: gli immobili che ne fanno parte sono demaniali per le loro caratteristiche intrinseche, indipendentemente dalla titolarità o da un atto costitutivo. L’esclusione di un bene dal demanio marittimo (sdemanializzazione) richiede un provvedimento espresso che attesti la sopravvenuta mancanza di attitudine dell’area a servire agli usi pubblici del mare, ed è connotata da ampia discrezionalità in ordine all’utilità strumentale del bene per fini pubblici, attuali o meramente potenziali. A fronte di tale discrezionalità, nessuna aspettativa qualificata può riconoscersi in capo al privato, neppure se l’area è oggetto di concessione da lunghissimo tempo. Ne consegue che la motivazione del diniego ridotta al mero richiamo dei motivi ostativi, senza puntuali argomentazioni a confutazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, si configura come mera irregolarità non viziante.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione frontistante la spiaggia di Rimini, era concessionario da decenni di un’area demaniale marittima, classificata come “area cortiva” con funzioni di pertinenza rispetto al confinante immobile. Nel 2021 presentava domanda di sdemanializzazione ex art. 35 cod. nav. per poter acquistare l’area. La Capitaneria di Porto rigettava l’istanza per un duplice ordine di ragioni: l’inclusione del bene in un’area a pericolosità idraulica media (P2) e rischio elevato (R3) secondo il PGRA, e il pregiudizio al razionale andamento della dividente demaniale. Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Emilia-Romagna premette che la sdemanializzazione è un provvedimento attraverso cui l’Amministrazione manifesta la volontà di privarsi di un bene pubblico: una scelta che non può essere coartata da un’istanza privata, né censurata per difetto di motivazione o istruttoria. Tale difetto sarebbe configurabile solo nell’ipotesi opposta, ossia quando l’Amministrazione decida di sottrarre un bene demaniale alla sua destinazione senza adeguata motivazione. Il Collegio precisa che il bene demaniale marittimo è tale per le sue caratteristiche intrinseche e non richiede alcun atto costitutivo; al contrario, la sua esclusione presuppone una verifica circa la sopravvenuta inattitudine agli usi pubblici del mare.
Quanto alla mancata confutazione delle osservazioni presentate dal privato nella fase procedimentale, il Tribunale la qualifica come semplice irregolarità non viziante, in ragione dell’ampia discrezionalità che connota il potere di sclassifica. Nessuna delle censure rivolte alle due autonome ragioni del diniego è ritenuta fondata: la perizia di parte non dimostra l’irragionevolezza della valutazione del rischio idraulico, né la sopraelevazione di soli 1,2 metri rispetto alla battigia mette l’area al riparo da eventi metereologici avversi. Il Collegio giudica non irragionevole la scelta di mantenere il bene nel demanio per la sua potenziale utilizzabilità per opere di sicurezza idraulica.
Infine, il TAR respinge anche l’argomento relativo alla dividente demaniale: l’esistenza di pregresse interruzioni non costituisce valido motivo per autorizzarne altre, e la Capitaneria non aveva mai espresso un parere incondizionatamente favorevole, avendo invece rilevato l’opportunità di estendere il procedimento alle aree limitrofe proprio per garantire il razionale andamento della linea di demarcazione. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 3.000 euro in favore delle Amministrazioni costituite, considerate come un’unica parte.
Nota della Redazione
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