Chiarimenti della stazione appaltante e sindacato sulla legge di gara (C.G.A.R.S. n. 370 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte costituiscono interpretazione autentica della lex specialis, con funzione di illustrazione delle regole già formate, e non alterano le condizioni della procedura selettiva. Essi non integrano una modifica della legge di gara quando non ne ampliano né restringono il contenuto precettivo, ma ne delucidano le previsioni nel senso del favor partecipationis. La marginalità di una componente della fornitura, la mancanza di servizi aggiuntivi a essa correlati e la predeterminazione di un numero massimo di consegne uguale per tutti i concorrenti escludono l’indeterminatezza dell’oggetto e la violazione della par condicio. La sentenza che risponda, sia pure sinteticamente, a tutte le censure non è nulla per motivazione apparente, restando estranea al perimetro dell’Ad. Plen. n. 16/2024.

Il Fatto

L’appellante, società operante nel settore degli ausili assorbenti, ha impugnato davanti al TAR Sicilia gli atti di una procedura ristretta indetta da un’azienda sanitaria provinciale, giusta delega di altra azienda sanitaria, per la fornitura di ausili assorbenti per incontinenza destinati ai distretti territoriali. Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato, era stato più volte prorogato.

Dopo numerose richieste di chiarimenti, in parte rimaste senza risposta satisfattiva, la ricorrente ha dedotto l’impossibilità di formulare un’offerta, censurando l’indeterminatezza dell’oggetto, l’errata fissazione della base d’asta e dei costi della manodopera, la contraddittorietà della documentazione e l’incomparabilità delle offerte. Il TAR ha respinto il ricorso, dichiarandolo in parte improcedibile, in parte inammissibile e in parte infondato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge il gravame e conferma integralmente la decisione di primo grado. In via preliminare esclude la nullità della sentenza: il TAR ha risposto, sia pure sinteticamente, a tutte le censure, ritenendole superate dai chiarimenti resi dall’amministrazione, e si è pronunciato sul merito, giudicando sufficientemente determinati i costi di manodopera. La fattispecie non rientra dunque nel perimetro dell’Ad. Plen. n. 16/2024 invocata dall’appellante.

Sul piano sostanziale, il Collegio sottolinea che i chiarimenti sono stati resi prima della scadenza del termine per presentare le offerte, nel senso del favor partecipationis e senza alterazione delle regole concorrenziali. Essi costituiscono interpretazione autentica con cui l’amministrazione illustra le previsioni della lex specialis, senza portata modificativa delle condizioni della procedura, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 7386 del 2025.

Quanto alla dedotta erroneità del perimetro economico della gara, i chiarimenti hanno confermato che la tipologia di prodotto di interesse è quella domiciliare, con la conseguenza che sia la base d’asta sia i costi della manodopera sono correttamente calcolati su tale fornitura. La giurisprudenza (Cons. Stato n. 4557/2019) ammette valutazioni economiche “a geometria differenziata” quando trovano giustificazione nelle caratteristiche della fornitura: nel caso di specie la marginalità delle consegne ospedaliere, l’assenza di servizi aggiuntivi e la fissazione di un numero massimo di consegne uguale per tutti escludono l’indeterminatezza e la violazione della par condicio.

Né sussiste il paventato rischio di esclusione: l’amministrazione ha espressamente consentito ai concorrenti di offrire dispositivi con codice CND equivalente, coerente con la tipologia indicata, anche se diverso da quello riportato nella documentazione. Quanto ai punteggi, la doglianza è smentita per tabulas dalla tabella inserita nel capitolato d’oneri, che indica criteri e metodiche di attribuzione. Infine, il motivo sul limite dimensionale dell’offerta tecnica è inammissibile, non trattandosi di clausola immediatamente escludente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *