Stralcio automatico dei carichi fino a mille euro e cessazione della materia (Cass. civ. Sez. V n. 20726 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, previsto dall’art. 4, comma 1, decreto legge n. 119 del 2018, opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge. Il limite di valore si riferisce al singolo carico affidato e non all’importo complessivo della cartella. Nei giudizi pendenti l’annullamento determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, con nullità della cartella impugnata, senza che rilevi la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto dovuto meramente dichiarativo. Le spese dell’intero giudizio sono compensate.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l’anno 2002, emessa a seguito di avviso di accertamento definito con sentenza favorevole all’ufficio. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello, ritenendo legittima la riscossione dei due terzi del tributo e privi di fondamento i vizi propri dell’atto, riguardanti la mancata sottoscrizione, la relata di notifica e la sua collocazione.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo violazioni normative e omesso esame di fatti decisivi in ordine alla motivazione della cartella, alla notificazione e alla prova della stessa. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso; la società di riscossione non svolgeva difese. Il ricorrente depositava memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 4, comma 1, decreto legge n. 119 del 2018.

La Motivazione della Corte

La Corte non esamina i motivi di ricorso, perché la questione si risolve su un piano logicamente preliminare: la sopravvenienza dello stralcio automatico dei carichi di modesto importo. L’art. 4, comma 1, decreto legge n. 119 del 2018 dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Il Collegio richiama la propria precedente ordinanza n. 34841 del 13 dicembre 2023, che ha precisato la portata della norma. Il limite di valore riguarda i debiti residui comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, mentre non si computano gli interessi di mora e l’aggio della riscossione. Soprattutto, il limite si riferisce al singolo carico affidato: rientrano nell’ambito applicativo anche le cartelle di importo complessivo superiore a mille euro, purché il singolo carico non ecceda tale soglia.

Per carico, da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto, si intende la singola partita di ruolo, cioè l’insieme di imposta, sanzioni e interessi accessori. Oggetto dello stralcio è dunque il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. L’annullamento opera automaticamente, ipso iure, e nei debiti litigiosi determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, atto dovuto meramente dichiarativo.

La Corte verifica in concreto i presupposti. La cartella, dell’importo di euro 822,63, è stata notificata il 17 novembre 2009 e il relativo carico è stato affidato all’agente della riscossione il 9 aprile 2009, dunque entro il 31 dicembre 2010. La pretesa rientra per natura giuridica, ammontare e arco temporale nell’ambito operativo della disposizione. Ne deriva la nullità della cartella e la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, la definizione ope legis della controversia per un fatto estraneo al giudizio impone la compensazione integrale, in coerenza con il regime previsto per la definizione agevolata dall’art. 6 del medesimo decreto legge n. 119 del 2018, richiamando sul punto la Cass. n. 21826 del 2020 e la Cass. n. 2828 del 2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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