Omessa pronuncia e onere della prova su deducibilità di costi e IVA (Cass. civ. Sez. V n. 20729 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente esaminato, ovvero quando la sentenza accolga una tesi incompatibile con quella prospettata. Una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili. Anche in tema di IVA, la prova dell’inerenza del costo incombe sul contribuente. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva rigettato i ricorsi riuniti contro distinti avvisi di accertamento, per imposte dirette e IVA, relativi agli anni 2009 e 2010. L’Agenzia delle entrate proponeva a sua volta appello avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva accolto i ricorsi della contribuente per gli anni 2011 e 2012. La CTR della Puglia, riuniti gli appelli, accoglieva quello dell’Ufficio e rigettava quello della contribuente, osservando che le eccezioni di inammissibilità erano infondate e che la ricorrente non aveva esibito la documentazione idonea a giustificare le operazioni contestate. La società impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con i primi due motivi la contribuente deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di pronunciarsi su due motivi di appello: la violazione dell’art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, in ordine alla mancata autorizzazione all’accesso per gli anni 2009 e 2010, e la violazione dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in ordine all’anticipata emissione dell’avviso senza tener conto della sospensione feriale. La Corte li esamina unitariamente e li ritiene infondati.
Non ricorre omessa pronuncia, osserva la Corte, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto, né quando la sentenza di appello accolga una tesi incompatibile con quella prospettata. Nella specie, avendo la CTR ritenuto la pretesa fiscale fondata nel merito, si è implicitamente pronunciata anche sulle censure riguardanti la mancanza dell’autorizzazione all’accesso e l’inosservanza del termine dilatorio.
La Corte richiama inoltre l’indirizzo secondo cui, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, può omettere la cassazione con rinvio e decidere la causa nel merito, allorquando la questione di diritto risulti infondata. Nel merito, l’atto di autorizzazione all’accesso non circoscrive l’ambito dell’ispezione all’epoca dei fatti apprezzati. Il termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, essendo posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
Con il terzo motivo la contribuente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la carenza di motivazione sul difetto di specificità dei motivi dell’appello, spettando alla Corte accertare il vizio di attività attraverso l’esame diretto degli atti. La motivazione della sentenza impugnata, esprime in modo sintetico ma comprensibile le ragioni della decisione, superando il minimo costituzionale.
Con il quarto motivo la contribuente deduceva la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 cod. civ. e delle norme in materia di IVA, per avere la CTR ritenuto che gravasse sul contribuente l’onere di provare l’inerenza dei costi. Il motivo è infondato: spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e della coerenza economica dei costi deducibili, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione della spesa. La fattura costituisce elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto, potendo il contribuente integrarne il contenuto con elementi idonei a dimostrare la deducibilità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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