Impugnabile l’estratto di ruolo solo con pregiudizio concreto e attuale (Cass. civ. Sez. V n. 10899 del 23.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativamente indicati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021. Fuori da tali ipotesi l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, quale un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. In difetto, il ricorso proposto dal contribuente è inammissibile, perché la causa non poteva essere proposta, e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ..

Il Fatto

La società contribuente impugnava più estratti di ruolo e gli avvisi di addebito in essi riportati, contestando la notifica degli atti presupposti. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti. Proposto appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado.

La società ricorreva quindi in Cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resisteva con controricorso; l’Agenzia delle Entrate non svolgeva attività difensiva. La questione centrale attiene alla possibilità di impugnare direttamente l’estratto di ruolo per contestare la validità della sottostante cartella.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio una questione di ammissibilità. Il quadro normativo di riferimento è mutato per effetto dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendovi il comma 4-bis. La nuova disposizione stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile, neppure unitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate, se non a condizioni specifiche e determinate.

Il testo individua queste condizioni: il debitore deve dimostrare che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio in una procedura di appalto, per effetto dell’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016; oppure in relazione alla riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici individuati dal regolamento di cui al d.m. 18 gennaio 2008 n. 40, per le verifiche dell’art. 48-bis; oppure ancora per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La Corte richiama poi la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 26283/2022, che ha fortemente circoscritto le impugnazioni dell’estratto di ruolo dirette a ottenere l’annullamento della sottesa cartella. Si tratta, osserva il Collegio, di un’azione di accertamento negativo circa la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione-merito.

Ne deriva che l’interesse ad agire contro il ruolo sussiste solo in presenza di un pregiudizio concreto e attuale, come un pignoramento in corso o un’intimazione al pagamento. Nel caso di specie tale pregiudizio non emerge dagli atti, con conseguente inammissibilità del ricorso originario della società contribuente, rilevabile ex officio. La sentenza impugnata va pertanto cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile perché la causa non poteva essere proposta.

Poiché il ricorso era stato proposto prima della pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, la Corte dispone la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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