Obbligo di dichiarazione ex art. 4 del D.L. n. 167/1990 esteso alle partecipazioni in società di persone detenute all’estero per interposta persona (Cass. civ. Sez. 5 n. 1851 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilevazione, a fini fiscali, dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del D.L. n. 167/1990 riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare. Sono tenuti agli obblighi dichiarativi i titolari effettivi, i possessori, i detentori e in generale i delegati ad operare anche nell’interesse altrui, assumendo rilievo una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva delle situazioni detentive nell’interesse altrui. La natura di società di persone della partecipata italiana non esclude l’obbligo di dichiarazione, atteso che i redditi dei soci di tale società, proprio perché partecipata da una società estera, per trasparenza non risultano dichiarati in Italia e, pertanto, devono considerarsi prodotti all’estero e come tali vanno dichiarati secondo le modalità previste in tema di monitoraggio fiscale di risorse esistenti all’estero ma imponibili in Italia.
Il Fatto
La contribuente impugnava due atti di contestazione con i quali l’Amministrazione finanziaria le aveva contestato, per gli anni d’imposta 2007-2011 e 2012-2013, la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, del D.L. n. 167/1990, con applicazione della sanzione di cui all’art. 5, comma 2, dello stesso decreto.
Gli atti derivavano dalla procedura di collaborazione volontaria attivata dalla contribuente, la quale aveva omesso di indicare nel modulo RW gli investimenti detenuti in Lussemburgo e Panama, Stati a fiscalità privilegiata, tramite una società estera di cui era titolare dell’intero capitale. I giudici di merito avevano confermato la legittimità degli atti impositivi, rilevando che la società estera aveva acquisito, tra l’altro, una partecipazione in una società in accomandita semplice italiana, non dichiarata dalla contribuente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura, ritenendo l’inciso “essa società” un mero refuso che non inficia il contenuto dell’atto, risultando inequivoca la persona del conferente.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo di ricorso infondato. La ricorrente sosteneva che l’obbligo dichiarativo non potesse estendersi alle partecipazioni detenute indirettamente, tramite la società estera, nel capitale di una società di persone italiana, quale la società in accomandita semplice.
La Corte ha richiamato il proprio precedente secondo cui l’obbligo dichiarativo riguarda non solo l’intestatario formale ma anche chi abbia la disponibilità di fatto di attività all’estero, rilevando una nozione omnicomprensiva di detenzione, inclusiva delle situazioni nell’interesse altrui. Nel caso di specie, la contribuente, titolare dell’intero capitale della società estera, era da considerarsi titolare effettivo delle partecipazioni acquisite da quest’ultima, con la conseguenza che le attività poste in essere tramite il soggetto interposto estero dovevano ritenersi detenute all’estero e come tali rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990.
Quanto alla natura della società partecipata, la Corte ha osservato che la norma attiene agli investimenti e alle attività di natura finanziaria, da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. La società in accomandita semplice ben può svolgere attività commerciale e produrre redditi di natura finanziaria; inoltre, i redditi dei soci di una società di persone partecipata da una società estera, per il principio di trasparenza, non risultando dichiarati in Italia, devono considerarsi prodotti all’estero e come tali vanno dichiarati. La censura è stata infine ritenuta generica, non avendo la ricorrente precisato ulteriori ragioni per escludere l’obbligo dichiarativo né fornito prova a sostegno delle proprie argomentazioni.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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