Integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario ad acta nell’incidente di esecuzione (TAR Basilicata n. 66 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, allorché l’istanza di parte miri a far valere l’incompletezza dell’attività del commissario ad acta e a chiederne la sostituzione, il commissario stesso è da considerarsi contraddittore necessario. L’omessa notificazione dell’istanza di esecuzione nei suoi confronti determina una violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 2 cod. proc. amm. e del giusto processo ex art. 111 Cost., imponendo al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio, assegnando alla parte un termine perentorio per la notifica e il deposito della prova dell’adempimento.
Il Fatto
La vicenda trae origine dal decreto della Corte d’Appello di Potenza n. 400/2015, alla cui ottemperanza il TAR Basilicata aveva provveduto con la sentenza n. 597 del 2018, nominando un commissario ad acta.
Con istanza depositata il 17 dicembre 2025, la parte deducente ha promosso un incidente di esecuzione relativamente a tale sentenza, lamentando che il commissario non avesse compiutamente eseguito l’incarico conferitogli e chiedendone la sostituzione. L’istanza non è stata però notificata al commissario, il cui operato era specificamente contestato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che l’istanza di esecuzione, nella parte in cui investe l’operato del commissario ad acta, coinvolge direttamente la posizione di quest’ultimo, il quale deve pertanto ritenersi contraddittore necessario del giudizio. L’omessa notificazione dell’atto nei suoi confronti ha quindi determinato una lesione del principio del contraddittorio, cardine del processo amministrativo ai sensi dell’art. 2 cod. proc. amm. e del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.
In applicazione di tale principio, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio, assegnando alla parte deducente il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di deposito dell’ordinanza, per provvedere alla notifica dell’atto di integrazione e al deposito della relativa prova nella segreteria del Tribunale. Ha richiamato, a sostegno, il precedente della stessa TAR Basilicata, ord. 8 aprile 2022, n. 264.
Parallelamente, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero della giustizia, in persona del Capo Dipartimento con facoltà di delega, una relazione amministrativa sullo stato dell’iter esecutivo della sentenza n. 597 del 2018 e sull’eventuale sussistenza di ragioni ostanti all’esecuzione del titolo, anche in considerazione della correzione dell’errore materiale sul nome del beneficiario disposta con decreto della Corte d’Appello del 26 settembre 2024.
Il Tribunale ha pertanto fissato il termine di trenta giorni per l’adempimento dell’incombente istruttorio e ha rinviato la trattazione dell’affare alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti.
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Nota della Redazione
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