Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: onere della verificazione a carico della ricorrente (TAR Lazio n. 14377 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito, dichiarata dalla parte ricorrente in corso di giudizio, determina l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione tecnica già disposta, liquidate dal Collegio, restano a carico della parte soccombente, in considerazione dell’esito non favorevole dell’accertamento tecnico.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la nota prot. U. 1027832 del 26.11.2024, con cui l’Anas aveva definitivamente rigettato l’istanza di rinnovo della licenza di accesso e di potenziamento con GPL relativamente all’impianto di distribuzione carburanti sito in Roma, al Km 14+985 della S.S. 7 “Via Appia”. La ricorrente ha altresì impugnato ogni atto presupposto e consequenziale, ivi inclusi i pareri tecnici citati nella nota impugnata e la determinazione del limite di velocità di 90 km/h nel tratto stradale di interesse. Con atto depositato in data 10 giugno 2026, la società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della società ricorrente, ravvisando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Tale evenienza determina l’improcedibilità del gravame, non essendovi più utilità concreta per la parte nella definizione del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite, il TAR ha disposto la compensazione tra le parti, ravvisando giustificati motivi nella sopravvenienza che ha determinato la definizione del giudizio senza una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di verificazione tecnica, il Collegio le ha poste a carico della società ricorrente, sebbene il ricorso sia stato dichiarato improcedibile, in ragione dell’esito non favorevole dell’accertamento tecnico disposto. La liquidazione è stata effettuata nella misura di € 12.156,46, al netto degli oneri di legge e con detrazione degli acconti eventualmente già corrisposti.
La pronuncia offre un’importante precisazione in tema di riparto delle spese processuali nei giudizi amministrativi: la compensazione delle spese di lite, conseguente all’improcedibilità, non si estende automaticamente alle spese di verificazione, le quali seguono il criterio della soccombenza sostanziale rispetto all’esito dell’accertamento tecnico.
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Nota della Redazione
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