I reati con pena edittale massima non inferiore a tre anni sono automaticamente ostativi alla cittadinanza per residenza (TAR Lazio n. 11353 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la disposizione di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992 — che individua i reati ostativi all’acquisto “di diritto” della cittadinanza da parte del coniuge di cittadino italiano — si applica a fortiori alla naturalizzazione, trattandosi di fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore. Ne consegue che la condanna per un reato con pena edittale massima non inferiore a tre anni, quale il commercio di prodotti con segni falsi e la ricettazione, è automaticamente ostativa alla concessione dello status, senza che l’Amministrazione o il giudice possano apprezzare la gravità del fatto in concreto. La riabilitazione rimuove l’effetto ostativo; in sua assenza, il diniego è legittimo anche quando la condotta sia contestata come episodica o di modesta entità.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione rigettava la domanda sul rilievo che l’interessato risultava gravato da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, irrevocabile, per i reati di cui agli artt. 81, 474 c.p. (commercio di prodotti con segni falsi) e artt. 81, 648 c.p. (ricettazione).
Avverso il diniego il ricorrente deduceva eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria, nonché violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, lamentando l’automatismo tra il precedente penale e il rigetto e la mancata valutazione della condotta complessiva e della lieve entità del fatto.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che il provvedimento impugnato reca un’adeguata indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 6 legge n. 91/1992, pur dettato per la cittadinanza iure matrimonii, ove il richiedente vanta un vero e proprio diritto soggettivo, opera anche per la naturalizzazione in forza del principio “il più contiene il meno”: se la pretesa del coniuge del cittadino è recessiva rispetto ai valori di sicurezza e civile convivenza, a maggior ragione lo è quella di chi chiede la cittadinanza per residenza, disciplina di minor favore. La norma definisce il novero dei reati automaticamente ostativi, con pena edittale massima non inferiore a tre anni, precludendo ogni valutazione discrezionale sulla significatività della singola condotta.
Quanto alla natura dei reati contestati, la Sezione ha evidenziato come il commercio di prodotti con segni falsi e la ricettazione, lungi dall’essere mere manifestazioni di un “fenomeno di costume”, comportino l’inserimento del venditore in una rete criminale che organizza produzione e distribuzione di merci contraffatte, giustificando lo sfavore dell’ordinamento anche verso i “reati di sussistenza”.
Il Collegio ha inoltre valorizzato il tempus commissi delicti: i fatti, risalenti al 2019, erano stati commessi dopo la presentazione dell’istanza (2019) e ricadevano nel c.d. “periodo di osservazione”, in cui il richiedente deve dimostrare un “comportamento senza mende”, tanto più che l’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993 richiede che i requisiti permangano sino alla prestazione del giuramento.
Infine, la Corte ha respinto l’argomento relativo al buon inserimento sociale ed economico, trattandosi di circostanze ordinarie, condizioni minime necessarie ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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