Revoca risoluzione contrattuale per ordine cautelare del Consiglio di Stato (TAR Campania n. 3646 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela della risoluzione di un contratto di appalto, adottata dalla stazione appaltante in doverosa esecuzione di un ordine cautelare del giudice amministrativo che disponga la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti già stipulati, costituisce provvedimento vincolato e non richiede il rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge n. 241/1990. La sospensione della sentenza di primo grado che aveva riespanso l’efficacia dell’interdittiva antimafia elimina la soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 94 d.lgs. n. 36/2023, consentendo la ripresa dell’esecuzione del rapporto contrattuale. Il ricorso avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione si sia espressa in modo inequivoco, ancorché in via indiretta, sul procedimento di subentro.
Il Fatto
La società ricorrente ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida con cui chiedeva di concludere il procedimento di subingresso, in sostituzione dell’aggiudicataria, nel contratto di appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. L’aggiudicataria era stata attinta da interdittiva antimafia emessa dalla competente Prefettura.
Il Comune, dopo aver dapprima disposto la risoluzione del contratto con l’aggiudicataria, nel costituirsi in giudizio ha depositato un provvedimento di revoca in autotutela di quella risoluzione, adottato in dichiarata esecuzione del decreto cautelare del Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato, che aveva sospeso gli effetti della sentenza del TAR Veneto reiettiva del ricorso dell’aggiudicataria avverso l’interdittiva. La ricorrente ha impugnato la revoca con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo. Secondo la giurisprudenza richiamata, ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio è necessario che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’amministrazione. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nella specie, la revoca della risoluzione ha definito in senso negativo, per la ricorrente aspirante al subentro, il procedimento, con il ripristino del rapporto contrattuale con la controinteressata.
Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio li ha ritenuti infondati. La tesi della ricorrente — secondo cui la revoca avrebbe realizzato una surrettizia sanatoria della perdita dei requisiti antimafia — è stata respinta. La revoca in autotutela, diversamente dall’annullamento d’ufficio, non postula l’illegittimità del provvedimento sul quale interviene. Nella specie è dirimente che la revoca consegua doverosamente all’esecuzione di un ordine giudiziale.
La pubblica amministrazione ha l’obbligo giuridico di conformarsi al dictum cautelare ex art. 59 c.p.a. non appena questo le venga notificato o comunicato. Nel decreto presidenziale era stata espressamente disposta la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti già stipulati, tra cui rientrava il contratto di appalto in questione. Il Comune, pertanto, ha adottato un provvedimento vincolato allo scopo di consentire quella prosecuzione.
Il Collegio ha inoltre escluso la dedotta soluzione di continuità nei requisiti di ordine generale. Nel decreto cautelare era stata disposta anche la sospensione della sentenza appellata e dei suoi effetti, inclusa l’incidenza incapacitante dell’interdittiva sui requisiti per l’esecuzione dei contratti pubblici. Venuta meno la sentenza di primo grado, è cessata la cesura nel possesso dei requisiti: la controinteressata non versava in situazione di incapacità a contrarre e ben poteva riprendere l’esecuzione del contratto.
Infine, la censura sulla violazione delle garanzie partecipative è stata respinta. La pretermissione delle formalità non assume rilievo viziante, attese la doverosità della revoca e la sua natura di atto vincolato, esecutivo di un ordine giudiziale. Le spese di giudizio sono state compensate.
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Nota della Redazione
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