Responsabilità del visto infedele e competenza della Direzione Regionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 137 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, nella versione ratione temporis applicabile, a carico dei soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva. Da tale natura consegue che la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, è regolata dal comma 2 del medesimo articolo. Tale disposizione attribuisce in modo esclusivo la competenza alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L’atto emesso da un ufficio incompetente è illegittimo e la relativa nullità è rilevabile d’ufficio in ogni grado del giudizio.

Il Fatto

Il contribuente, nella qualità di responsabile dell’assistenza fiscale presso un centro di assistenza fiscale, riceveva la notifica di alcune cartelle di pagamento a seguito del controllo, ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, delle dichiarazioni presentate tramite modello 730. L’Ufficio, rilevata l’errata indicazione di alcuni dati, procedeva al recupero di somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni nei suoi confronti, quali conseguenze del rilascio di un visto di conformità infedele, ex art. 39 d.lgs. n. 241/1997.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi del contribuente in relazione alla natura sanzionatoria della somma richiesta. In sede di appello, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria, riformando le sentenze di primo grado, riteneva che la somma non avesse natura sanzionatoria ma finalità risarcitoria. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato preliminarmente il secondo motivo di ricorso, avente potenziale capacità di assorbimento del primo. Con tale motivo, il contribuente aveva dedotto la violazione dell’art. 39, secondo comma, d.lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che le violazioni devono essere contestate e le relative sanzioni irrogate dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Richiamando un orientamento recente e consolidato, espresso in particolare da Cass. nn. 13287 e 13291 del 2025, la Corte ha ribadito che la responsabilità prevista per i soggetti che rilasciano il visto di conformità infedele ha una funzione anche punitiva. Da tale natura discende che la competenza all’iscrizione a ruolo delle somme è regolata dal comma 2 dell’art. 39 citato, il quale attribuisce in modo esclusivo la competenza alla Direzione Regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, ovvero del professionista che ha apposto il visto.

La Corte ha evidenziato come tale competenza non possa essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione, richiamando numerosi precedenti, tra cui Cass. n. 11660/2024 e le conformi pronunce emanate tra le stesse parti.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la sentenza impugnata non fosse conforme ai principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto competente l’ufficio individuato sulla base del domicilio fiscale del contribuente anziché quello del trasgressore. Pertanto, è stata dichiarata l’invalidità a monte degli atti impositivi impugnati, assorbendo il primo motivo di ricorso relativo alla natura della pretesa e all’applicazione del favor rei.

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto i ricorsi introduttivi del contribuente per nullità degli atti emessi da ufficio incompetente, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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