Contributo unificato: chi può intervenire alla Consulta (Corte cost. ord. n. 98/2026)
Con l’ordinanza n. 98 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di avvocati in un giudizio pendente davanti a essa. La questione di fondo non è stata decisa: la Corte si è pronunciata solo su chi può partecipare al processo costituzionale.
Il giudizio. La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Quella disposizione ha inserito nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 un comma 3.1, secondo cui «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge». I parametri richiamati sono gli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
L’intervento. L’Associazione nazionale forense ha depositato un atto di intervento il 19 marzo 2026 e, lo stesso giorno, un’opinione scritta come amicus curiae. Sosteneva di essere legittimata a intervenire per la tutela del diritto di agire e di difendersi in giudizio.
Perché l’intervento non è ammesso. La Corte ha applicato il proprio orientamento costante, secondo cui non è ammissibile l’intervento di soggetti che, rispetto all’oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, vantino solo un interesse connesso in via generale agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti; il richiamo è alla sentenza n. 142 del 2025. La Corte aggiunge che la conclusione è ulteriormente fondata dalla possibilità, per le formazioni sociali senza scopo di lucro, di presentare opinioni scritte come amici curiae: possibilità che in questo caso si è concretizzata.
L’ordinanza precisa anche quali regole processuali applica. Le Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale sono state modificate con deliberazione del 12 marzo 2026, entrata in vigore l’8 maggio 2026. Alla decisione sull’ammissibilità si applica il testo vigente dell’articolo 5, immediatamente applicabile; per l’accertamento dei presupposti di ammissibilità vale invece la disciplina precedente, perché l’atto di intervento era stato depositato prima dell’entrata in vigore delle modifiche.
Che cosa resta. La questione sull’obbligo di versare il contributo prima dell’iscrizione a ruolo della causa civile non è stata decisa con questa ordinanza. L’associazione resta fuori dal giudizio come parte, ma le sue argomentazioni restano agli atti attraverso l’opinione scritta di amicus curiae. Per associazioni ed enti la conseguenza pratica è questa: l’interesse generale legato agli scopi statutari non basta per intervenire, e lo strumento utilizzabile è l’opinione scritta.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/98