Accesso civico e difesa: dichiarata improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12146 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’amministrazione, con atto successivo, abbia integralmente soddisfatto la pretesa ostensiva. In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, la società che abbia alienato un immobile e che sia esposta ad azioni risarcitorie dell’acquirente per l’eventuale esistenza di un vincolo storico-artistico non notificato, vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti relativi all’imposizione del vincolo medesimo. L’interesse alla conoscenza dei documenti è strumentale alla difesa in giudizio e sussiste a prescindere dall’esito delle verifiche catastali, tanto da fondare la condanna alle spese dell’amministrazione resistente secondo il criterio della soccombenza virtuale, ove l’ostensione o il chiarimento siano intervenuti solo in corso di causa.
Il Fatto
La società ricorrente, già proprietaria fino al dicembre 2025 di un’unità immobiliare in Roma, aveva alienato il bene a una società acquirente, la quale aveva contestualmente prospettato azioni risarcitorie, assumendo che sulla porzione venduta insistesse un vincolo di tutela storico-artistica imposto con decreto del 2004, mai notificato alla venditrice.
La società, per tutelarsi, aveva proposto istanza di accesso agli atti volta a ottenere copia del provvedimento di vincolo, le relate di notifica e la nota di trascrizione. L’amministrazione opponeva un diniego parziale, trasmettendo il solo decreto e dichiarando la regolarità delle notifiche. A seguito di una successiva richiesta di chiarimenti, la società proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’amministrazione, con una nota di rettifica sopravvenuta e prodotta in giudizio dalla ricorrente, aveva escluso che l’unità immobiliare oggetto di causa fosse inclusa nel perimetro del vincolo del 2004. Tale precisazione, come dichiarato dalla stessa difesa di parte ricorrente, aveva determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del merito della controversia.
Il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, pronunciando l’improcedibilità del ricorso per il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm. La declaratoria è stata adottata in conformità alla disciplina del rito camerale sull’accesso, che rimettono al giudice la verifica della persistenza dell’interesse al momento della decisione.
Quanto alle spese di lite, il giudice ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero della cultura. La ricorrente vantava, infatti, un interesse qualificato all’accesso, ex art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, e ancor più un interesse difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della medesima legge. Tale interesse era strumentale a fronteggiare le iniziative giudiziarie minacciate dall’acquirente in merito alla sussistenza del vincolo, rendendo necessario appurare la corretta notifica del decreto del 2004 e l’esatta identificazione dell’immobile tutelato, elementi che l’amministrazione aveva chiarito solo in occasione del giudizio.
La sentenza ha, infine, disposto l’estromissione dal giudizio di Roma Capitale, per carenza di legittimazione passiva, e la compensazione delle spese nei confronti dei soggetti privati evocati e non costituitisi.
Nota della Redazione
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