Accreditamento con clausola proroga interpretazione di fatto non sindacabile (Cass. civ. Sez. 1 n. 24564 del 08.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto, essendo volta all’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine “di fatto” riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo. Né la censura ex art. 360, primo comma, n. 3, né quella ex n. 5 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, purché quella prescelta sia una delle possibili e plausibili. È inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società di radiologia, struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Regionale, conveniva in giudizio l’Azienda sanitaria provinciale per ottenere il pagamento del saldo dei corrispettivi per le prestazioni diagnostiche erogate nell’anno 2017, pari a 57.763,30 euro. La struttura deduceva che, mancando la stipulazione del contratto per il 2017, doveva trovare applicazione la clausola di proroga contenuta nell’art. 9 del contratto siglato per il 2016, che confermava le condizioni ivi pattuite fino alla stipula del contratto successivo.
L’Azienda sanitaria eccepiva l’inefficacia delle proroghe e il difetto di legittimazione passiva. Il Tribunale rigettava le domande, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, accoglieva la domanda della società, condannando l’Azienda al pagamento della somma richiesta. Avverso la sentenza d’appello l’Azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’interpretazione del contratto costituisce un’indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per violazione delle regole interpretative o per omesso esame di un fatto decisivo.
La Corte ha quindi verificato che la Corte territoriale aveva fatto corretta applicazione del canone letterale di cui all’art. 1362 cod. civ., valorizzando la chiara ed univoca proiezione per l’anno successivo della validità del contratto 2016, come emergente dalla clausola che confermava le condizioni “fino alla stipula dell’eventuale successivo contratto”. Le doglianze dell’Azienda sono state ritenute volte, in realtà, a contrapporre una mera diversa interpretazione, non consentita in sede di legittimità.
Riguardo al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso veicolava censure di merito, afferenti al piano del giudizio “di fatto”, avendo la Corte d’appello disconosciuto l’imputabilità alla struttura della mancata partecipazione alla convocazione per la stipula del contratto. I giudici di legittimità hanno ribadito l’inammissibilità del ricorso che, sotto l’apparenza di un vizio di legge o di motivazione, mira a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.
Infine, la Corte ha escluso qualsivoglia “anomalia motivazionale” ai sensi della pronuncia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, avendo la sentenza impugnata compiutamente esplicitato l’iter argomentativo. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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