Revocazione per errore di percezione sull’esonero dalle spese (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24696 del 06.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dal solo raffronto tra il provvedimento e gli atti di causa, che induca ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, senza coinvolgere l’attività valutativa del giudice. Esso deve essere essenziale e decisivo, riguardare atti interni al giudizio di legittimità e non costituire terreno di discussione tra le parti. È pertanto revocabile la sentenza della Cassazione che abbia condannato la parte alle spese di lite sul presupposto erroneo che non operassero le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., pur risultando dagli atti l’esistenza di regolare dichiarazione di esonero.
Il Fatto
Un lavoratore impugna per revocazione la sentenza con cui la Corte di cassazione, in sede di legittimità, lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante egli avesse reso la dichiarazione di esonero prevista dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si denuncia l’errore revocatorio ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ. L’INPS resiste con controricorso, sostenendo che la dichiarazione invocata sarebbe generica e priva dei requisiti di legge. La causa è chiamata all’adunanza camerale, con riserva del deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto i connotati dell’errore di fatto revocatorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità da ultimo ribadita da Cass. n. 12506/2024. L’errore deve configurarsi come una falsa percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile: una svista che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato. Esso non può mai consistere in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, poiché in tal caso si versa nell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso ordinario nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Con specifico riguardo alla revocazione delle sentenze della Cassazione, il Collegio richiama i criteri fissati da Cass., Sez. Un., n. 20013/2024. L’errore rilevante: consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità; deve essere essenziale e decisivo, con nesso causale tale per cui, senza di esso, la pronuncia avrebbe avuto contenuto diverso; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione, poiché i vizi della decisione impugnata vanno fatti valere con le impugnazioni proprie.
Applicando tali princìpi, il motivo è dichiarato ammissibile e ritenuto fondato. La sentenza impugnata per revocazione, quanto al regolamento delle spese, si fonda su un presupposto di fatto erroneo: avere ritenuto non operanti le condizioni dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per l’esonero dal pagamento. Dagli atti emerge invece che nelle conclusioni dell’originario ricorso di legittimità era richiamata la dichiarazione di esenzione, confermata in calce al ricorso, e che prima del mandato era inserita una dichiarazione sottoscritta personalmente dalla parte e autenticata, con espressa assunzione di responsabilità e impegno a comunicare le variazioni di reddito.
La Corte rileva che tale dichiarazione possedeva tutti i requisiti richiesti e che, per giurisprudenza uniforme, le condizioni formali per fruire dell’esonero sono riconosciute anche quando il contenuto sia dato nell’atto introduttivo, ancorché la dichiarazione sia materialmente redatta su foglio separato, purché espressamente richiamata nel ricorso e ritualmente prodotta con esso, come affermato da Cass. n. 16616/2018. Si tratta dunque di un mero errore di percezione su circostanza di fatto emergente con evidenza, decisivo sul regolamento delle spese e non oggetto di punto controverso.
La sentenza è pertanto revocata limitatamente alle spese, che in sede rescissoria sono dichiarate non dovute ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. Le spese del giudizio di revocazione sono poste a carico dell’INPS, che ha resistito all’accoglimento.
Nota della Redazione
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