Ruolo, cartelle non impugnate e prescrizione decennale dei tributi erariali (Cass. civ. Sez. V n. 24698 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di interesse ad impugnare l’estratto di ruolo non è superato dalla prospettazione di un’azione di accertamento negativo, neppure quando l’agente della riscossione abbia tentato la notifica dell’intimazione di pagamento. Lo ius superveniens costituito dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata e si applica ai processi pendenti. Divenuta definitiva la cartella di pagamento per mancata impugnazione, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun tipo di tributo e, per IRPEF e addizionale regionale IRPEF, il termine è decennale e non quinquennale.

Il Fatto

La contribuente impugnava un estratto di ruolo e le due sottese cartelle di pagamento, relative a IRPEF e addizionale regionale IRPEF, deducendo l’omessa notifica delle cartelle, la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione. La Commissione tributaria provinciale dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo il ruolo atto interno non impugnabile e comunque regolarmente notificate le cartelle, non impugnate.

La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, ribadendo la regolare notifica, l’inammissibilità del ricorso, il difetto di interesse all’impugnazione dell’estratto di ruolo e l’inammissibilità, oltre che l’infondatezza, dell’eccezione di prescrizione. La soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’agente della riscossione non si costituiva con controricorso, depositando un mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente sosteneva che la prescrizione dei crediti andasse dichiarata anche in ipotesi di regolare notifica delle cartelle, richiamando la sentenza n. 13804/2020. Il motivo è infondato. Il precedente citato è inconferente, perché riguarda i contributi previdenziali, materia in cui la prescrizione è rilevabile d’ufficio, stante il divieto di versamento di contributi prescritti sancito dall’art. 3 della legge n. 335/1995. In materia tributaria opera invece un regime diverso.

Richiamando le Sezioni Unite n. 23397/2016, la Corte ricorda che, dopo che la cartella di pagamento diviene definitiva per mancata impugnazione, si applica il termine di prescrizione previsto dalla legge per ciascun tipo di tributo. Nel caso di specie i tributi iscritti a ruolo sono soggetti a prescrizione decennale e non quinquennale, come confermato da Cass. n. 33213/2023.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo. Il motivo è privo di fondamento: la ricorrente confonde le opposizioni alle cartelle aventi ad oggetto contributi previdenziali con quelle aventi ad oggetto le imposte. A corroborare la declaratoria di inammissibilità soccorre l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicabile ai processi pendenti, che specifica l’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo, secondo Cass., Sezioni Unite, n. 26283/2022. Resta fermo che il giudice del gravame ha ritenuto validamente notificate le cartelle.

Il terzo motivo censurava la ritenuta regolarità della notifica della cartella, consegnata a persona diversa dal destinatario. Il motivo è manifestamente infondato: l’art. 60, comma 1, lett. b)-bis, del d.P.R. n. 600/1973, in ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario, non prescrive la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sufficiente documentarne la spedizione. La Corte richiama Cass. n. 6243/2024 e le precedenti conformi.

Il quarto motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla nullità della notificazione dell’intimazione di pagamento, spedita da agenzia privata. Il motivo è infondato: il giudice del gravame non era tenuto a esaminare la regolarità della notifica di un atto non impugnato, prodotto quale atto interruttivo della prescrizione. Il ricorso è respinto; nulla per le spese, in difetto di rituale costituzione dell’Agenzia delle entrate, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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