Narcotest non prova capacità drogante ma la cessione è provata dal concorso (Cass. pen. Sez. VI n. 36104 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il c.d. narcotest consente di provare la natura stupefacente della sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuta; la capacità drogante della dose ceduta può tuttavia essere inferita da plurimi elementi indiziari, quali le dichiarazioni confessorie del correo e le dichiarazioni dell’acquirente, e non è contestabile in cassazione sulla base del solo dato ponderale lordo. La differenza tra concorso nel delitto di illecita detenzione e connivenza non punibile risiede nel fatto che nel primo si richiede un consapevole apporto positivo, morale o materiale, all’altrui proposito criminoso, suscettibile di manifestarsi anche in forma agevolatrice, mentre nella seconda è mantenuto un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto. Ai fini della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen.; il diniego non è censurabile quando la Corte di merito abbia valorizzato la particolare intensità del dolo e non abbia fondato l’esclusione sull’abitualità della condotta. I motivi nuovi devono presentare una connessione funzionale con i motivi originari, non ravvisabile quando investano un punto della decisione strutturalmente autonomo.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in concorso con il correo, per la cessione di una dose di cocaina a un acquirente verso il corrispettivo di cinquanta euro, fatto commesso il 14 aprile 2025. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 17 dicembre 2025, ha confermato la condanna alla pena di mesi diciotto di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
Ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione per omessa valutazione delle contraddizioni del teste acquirente e del rilievo della mancata archiviazione delle notizie di reato, violazione di legge in ordine alla valenza probatoria del narcotest e illogicità del diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Con motivi aggiunti ha ribadito la questione della capacità drogante e contestato l’applicazione dell’aggravante della non occasionalità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello ha dato atto delle imprecisioni del teste circa l’ordine degli interlocutori e la consegna del denaro, ma le ha ritenute superate dalle risultanze del servizio di osservazione della polizia giudiziaria, riportate nel verbale di arresto. Sulla base di tali risultanze ha illustrato il contributo della ricorrente: la droga era stata prelevata dal correo dall’autovettura di proprietà della ricorrente, con la quale entrambi erano giunti sul posto, dopo che questi aveva ricevuto da lei le chiavi; la ricorrente aveva poi ricevuto dal correo la banconota consegnata dall’acquirente come corrispettivo. Le deduzioni difensive, che non si confrontano con tali risultanze, sono generiche e sottintendono una ricostruzione della presenza della ricorrente come mera connivenza.
La Corte richiama il principio per cui, in tema di stupefacenti, la differenza tra concorso e connivenza non punibile risiede nel consapevole apporto positivo all’altrui proposito criminoso, anche in forma agevolatrice, rispetto al comportamento meramente passivo (Sez. 3 n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01). La condotta accertata integra un consapevole contributo alla commissione del reato.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Se è vero che il narcotest prova la natura stupefacente della sostanza ma non la quantità di principio attivo (Sez. 6 n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, Palmas, Rv. 282680-01), nel caso concreto plurimi indizi — le dichiarazioni confessorie del correo e quelle dell’acquirente, che in altre circostanze si era rivolto alla ricorrente e al correo — hanno consentito di inferire la qualità e la capacità drogante della sostanza. Non sussiste pertanto l’interesse della ricorrente a contestare, sulla base del solo dato ponderale, l’esatto quantitativo di principio attivo.
Il motivo sull’aggravante della non occasionalità è inammissibile, perché introdotto con motivi nuovi privi di connessione funzionale con quelli originari, investendo un punto strutturalmente autonomo rispetto agli elementi costitutivi della causa di non punibilità (Sez. 6 n. 6075 del 13/11/2015, Comitini, Rv. 262343). Quanto all’art. 131-bis cod. pen., la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha valorizzato l’abitualità, bensì la particolare intensità del dolo e la disinvoltura del contatto e della fornitura, tipiche di un modus procedendi collaudato: valutazione non censurabile in sede di legittimità, trattandosi di materia connotata da ampia discrezionalità. Segue la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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