Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per il mancato pagamento della Carta docente (TAR Sardegna n. 292 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la parziale esecuzione della sentenza passata in giudicato limitatamente alle spese di lite e la persistente inerzia dell’Amministrazione sul riconoscimento del capitale, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva all’adempimento. La nomina di un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 281 del 2023 che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 3.000,00, oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, aveva provveduto solo al pagamento delle spese legali, rimanendo inerte sulla sorte del capitale. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’Amministrazione aveva ottemperato solo parzialmente alla sentenza, limitandosi a liquidare le spese legali senza eseguire il pagamento del capitale riconosciuto dal giudicato. In udienza, la difesa erariale aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale, ma senza fornire elementi utili per una soluzione tempestiva della controversia.

Il Collegio ha quindi ravvisato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza e, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.

Quanto al compenso del commissario, il TAR ha escluso ogni liquidazione, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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