Gara di bike sharing: subappalto facoltativo, costi della manodopera ed equivalenza dei CCNL (TAR Puglia n. 233 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non subappaltare resa in sede di offerta non incide sulla validità dell’offerta, ma può determinare il rifiuto del committente ad autorizzare il subappalto in fase esecutiva, senza costituire causa di esclusione. I costi della manodopera, i cui valori ministeriali rappresentano mere soglie medie e non minimi inderogabili, possono essere ribassati se lo scostamento è giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. La valutazione di congruità dell’offerta e quella di equivalenza delle tutele tra il CCNL indicato dalla stazione appaltante e quello applicato dal concorrente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. La fusione per incorporazione di società già interamente controllata non incide sui requisiti di partecipazione se avvenuta dopo l’aggiudicazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione di una gara per il servizio di bike sharing, deducendo plurimi vizi: la contraddittorietà dell’offerta in merito al subappalto, l’insostenibilità dei costi della manodopera, la mancata esclusione per difetto di requisiti minimi tecnici, la non equivalenza del CCNL applicato e la mancata comunicazione di una fusione societaria. La controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, evidenziando il divario di punteggio tra le due offerte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha soprasseduto all’eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Con riferimento al primo motivo, ha chiarito che l’operatore, dotato dei requisiti di capacità tecnica e professionale, può legittimamente ricorrere a terzi per prestazioni accessorie, configurandosi un’ipotesi di subappalto facoltativo, che non inficia la validità dell’offerta. La dichiarazione di non subappaltare, pertanto, non può costituire causa di esclusione, ma solo motivo di rifiuto in fase esecutiva.

In ordine ai costi della manodopera, la Corte ha ribadito che le tabelle ministeriali non fissano minimi salariali inderogabili, ma un parametro medio derogabile ai sensi dell’art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023, qualora il ribasso sia giustificato da una più efficiente organizzazione aziendale. Nel caso di specie, lo scostamento è stato ritenuto coerente con l’esperienza dell’operatore e gli errori rilevati nei prospetti sono stati qualificati come semplici errori di calcolo emendabili.

In relazione ai requisiti minimi, l’offerta è stata giudicata conforme alle specifiche tecniche del Capitolato, mentre le valutazioni della Commissione sono state ricondotte a discrezionalità tecnica non sindacabile se non per manifesta illogicità. La presunta sottostima delle ore di manutenzione non ha trovato riscontro, essendo basata su calcoli teorici che non considerano il modello di efficientamento logistico proposto dall’aggiudicataria.

Quanto al CCNL, la Corte ha affermato che l’equivalenza delle tutele va valutata sul trattamento economico complessivo e non sulla singola voce, potendo il diverso numero di mensilità riequilibrare il divario retributivo. Anche tale verifica, come quella di anomalia, è espressione di discrezionalità tecnica insindacabile in sede di legittimità. Infine, la fusione per incorporazione avvenuta dopo l’aggiudicazione e riguardante una società già interamente controllata non incide sui requisiti di partecipazione, non essendo configurabile alcun obbligo di comunicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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