Revoca del porto d’armi e valutazione discrezionale dell’affidabilità (TAR Liguria n. 515 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, può revocare la licenza di porto d’armi non solo in presenza di condanne o procedimenti penali, ma anche quando il soggetto sia ritenuto capace di abusarne o non dia affidamento di non farlo. Anche episodi di modesto o nessun rilievo criminale possono giustificare il provvedimento interdittivo se idonei a ingenerare il ragionevole dubbio di un abuso per mancanza di pieno autocontrollo. L’idoneità psico-fisica accertata dalla commissione medica costituisce solo il presupposto necessario per il rilascio del titolo, non sufficiente: resta esigibile un autonomo giudizio di complessiva affidabilità riservato all’autorità di P.S. Tale valutazione è ampiamente discrezionale ed è sindacabile dal giudice della legittimità solo per manifesta illogicità o incongruenza. Nel dubbio, prevale l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone rispetto all’interesse del privato, tanto più per l’uso sportivo o di diporto dell’arma.
Il Fatto
Un ex appartenente alla Polizia di Stato, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio per disturbi psichici nel luglio 2019, impugnava il decreto del Questore di Genova del 25.01.2022 di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. La revoca era stata disposta sulla base della pendenza di un procedimento penale per diffamazione di ex colleghi e superiori, realizzata tramite commenti e video offensivi pubblicati su un profilo Facebook accessibile senza restrizioni. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e contraddittorietà, evidenziando l’esito positivo della visita medica di idoneità del 2021 e la natura circostanziata dei comportamenti contestati, riconducibili a un periodo di disagio psicologico ormai superato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i poteri di prevenzione in materia di armi non richiedono necessariamente precedenti penali rilevanti, potendo fondarsi sul ragionevole dubbio che il soggetto possa abusare dell’arma per difetto di pieno autocontrollo, come confermato da T.A.R. Piemonte, III, 19 marzo 2026, n. 628.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato è apparsa ampia e articolata. Il giudice ha valorizzato la dichiarazione di inidoneità psichica al servizio di pochi anni prima, nonché i successivi comportamenti aventi rilievo penale, ritenuti rivelatori di capacità di gestione non equilibrata delle pulsioni emotive, tanto più censurabili in un ex appartenente alle Forze dell’Ordine. Ha inoltre evidenziato che l’amministrazione aveva comunque disposto ulteriori accertamenti medici finalizzati alla verifica dell’idoneità psico-fisica, superando l’iniziale intendimento di attendere l’esito del giudizio penale, poi conclusosi con una condanna.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, il Collegio ha chiarito che l’accertamento dell’idoneità psico-fisica rappresenta solo il presupposto necessario per il rilascio della licenza, che richiede un giudizio ulteriore e diverso di complessiva affidabilità, riservato dalla legge all’autorità di pubblica sicurezza. La circostanza che i comportamenti censurati fossero originati da un momento di difficoltà personale non è stata ritenuta giustificazione sufficiente né elemento rassicurante sulla complessiva affidabilità.
La valutazione del Questore è stata considerata espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sottratta al sindacato del giudice di legittimità salva l’ipotesi di manifesta illogicità o incongruenza, come da T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 2 ottobre 2025, n. 1548 e C.S., V, 13 novembre 2009, n. 7107. Nel caso in esame, tale ipotesi non è stata ravvisata, essendo le valutazioni fondate su elementi di fatto non controversi dai quali è derivata un’esigenza di cautela ragionevole. In applicazione del principio per cui nel dubbio prevale l’interesse pubblico alla sicurezza rispetto a quello del privato – richiamato anche T.A.R. Lazio, I, 3 ottobre 2025, n. 17035 – il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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