Subentro VLT, cessazione materia e diniego di indennizzo per mero ritardo (TAR Piemonte n. 1225 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela del provvedimento impugnato e il conseguente rilascio del titolo richiesto determinano la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. La domanda di indennizzo per il mero ritardo procedimentale è infondata quando l’istante non abbia attivato il potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, legge n. 241/1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione, secondo l’art. 28, comma 2, d.l. n. 69/2013. Nel giudizio risarcitorio, la presunzione di colpa della pubblica amministrazione non può essere riconosciuta quando la violazione si colloca in un panorama giuridico incerto o in una questione giuridica nuova, non ancora oggetto di indirizzo consolidato.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS per l’esercizio della raccolta del gioco lecito a mezzo VLT presso locali siti in Casale Monferrato, a valere come subentro nell’analoga attività già autorizzata nei medesimi locali e acquisita per cessione di azienda dal precedente titolare.

La Questura ha respinto l’istanza. Il diniego si fonda sull’apposizione al contratto di cessione di una condizione sospensiva legata all’ottenimento della licenza: secondo l’Amministrazione, tale clausola impedirebbe di riconoscere un valido subentro e imporrebbe di esaminare la domanda come apertura di nuova attività, con la verifica delle distanze dai luoghi sensibili ai sensi dell’art. 16 l.r. n. 19/2021. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendo anche l’indennizzo per il danno da ritardo e il risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato che, dopo l’ordinanza cautelare che aveva ordinato il riesame dell’istanza, la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato e ha rilasciato la licenza. Su tale presupposto ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di annullamento.

Residuava la materia sulle domande di indennizzo e di risarcimento, entrambe respinte. Quanto all’indennizzo per mero ritardo, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo: l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di specie tale onere non risulta assolto, con conseguente infondatezza della domanda, in coerenza con Cons. Stato n. 526/2025 e Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22363/2025.

Sulla domanda risarcitoria, il Collegio ha richiamato i principi in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione, richiamando Cons. Stato n. 6700/2024. Il danneggiato deve provare lesione dell’interesse legittimo, pregiudizio e nesso causale. La presunzione di colpa dell’Amministrazione può essere riconosciuta solo se la violazione si inserisce in un contesto che ne concretizzi la negligenza; se invece la regola di condotta è ambigua o affida un ampio margine di discrezionalità, la colpa sussiste solo in caso di palese spregio delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede.

Applicando tali criteri, il Tribunale ha escluso l’elemento soggettivo della responsabilità, valorizzando la novità della questione giuridica e l’assenza di un indirizzo giurisprudenziale consolidato sul tema. Le spese sono state compensate per metà, considerata la soccombenza parziale del ricorrente sulle domande indennitaria e risarcitoria e l’intervento in autotutela dell’Amministrazione; la restante metà è stata posta a carico dell’Amministrazione in applicazione del criterio di soccombenza virtuale sulla domanda di annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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